NORME REGOLAMENTARI
PER L’USO DEL TIMBRO ATTESTANTE
L’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE
Visto il R.D.L.
11 febbraio 1929, n. 275;
vista la legge 25 aprile 1938,
n. 897;
visto il D.L.L. 23 novembre 1944,n.
382;
Considerata la necessità di stabilire
le norme per l'uso del timbro professionale;il Consiglio del Collegio
dei Periti Industriali della provincia di Viterbo delibera:
Art. 1
Ogni elaborato tecnico redatto dal libero professionista Perito
Industriale a privati, Enti e Uffici Pubblici, dovrà essere autenticato
con l'apposizione di un sigillo (timbro) ad inchiostro indelebile
comprovante che il Perito Industriale che ha elaborato il progetto
possiede il requisito prescritto dalla legge, dell'iscrizione
all'Albo Professionale.
Art. 2
Il timbro recherà il nome, il cognome del professionista ed il
numero corrispondente all'ordine cronologico di iscrizione all'Albo
e risponderà al formato e alle caratteristiche tecniche del modello
depositato presso la Presidenza del Collegio.
Art. 3
Il numero progressivo di iscrizione è personale e non potrà essere
attribuito ad altro professionista diverso dal primo assegnatario,
in caso di cancellazione, per qualunque motivo, dall'Albo Professionale.
Art. 4
Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo professionale
per dimissioni, trasferimento o provvedimento di cancellazione
o sospensione, avrà l'obbligo di restituire il sigillo professionale
al momento della presentazione della richiesta di cancellazione
o della notifica del provvedimento, senza diritto di alcun rimborso.
Della avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta all'interessato
e ne verrà fatta annotazione su apposito registro.
Art. 5
Il Perito Industriale cancellato dall'Albo che non riconsegni
il sigillo immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio
Direttivo del Collegio, sarà diffidato e del provvedimento verrà
data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
Art. 6
In caso di smarrimento o sottrazione del sigillo professionale
il Perito Industriale dovrà fare immediata denuncia all'Autorità
giudiziaria e inviarne una copia al Consiglio Direttivo del Collegio.
Su richiesta e dietro pagamento, il Consiglio Direttivo del Collegio
considererà il caso e deciderà se rilasciare un duplicato.
Art. 7
Il Perito Industriale cancellato dall'Albo, o sospeso e comunque
non iscritto che eserciti la professione e/o faccia uso del sigillo
a tale scopo, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria
a norma del R.D. 11 febbraio 1929 n° 275 e dell'art. 348 del C.P
.Art. 8
Il sigillo professionale sarà rilasciato esclusivamente, dal Presidente
del Collegio al professionista Perito Industriale che ne fa richiesta,
che risulti regolarmente iscritto nell'Albo dei Periti Industriali
di questa provincia previo pagamento di un contributo spese, fissato
con delibera consiliare, da versarsi alla Segreteria del Collegio
alla richiesta del sigillo medesimo. Nella richiesta di assegnazione,
il professionista dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità,
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio
della libera professione.
Art. 9
L'Autorità Giudiziaria, Enti ed Uffici Pubblici comunque preposti
alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, sono invitati
ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro
attestante l'iscrizione all'Albo del Perito Industriale firmatario
ed a respingerli quando manchino del prescritto requisito.
Art. 10
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo del
Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Viterbo il
19 Gennaio 1996, entra uin vigore il 20 Gennaio 1996.