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  NORME REGOLAMENTARI PER L’USO DEL TIMBRO ATTESTANTE
                                L’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE

 

Visto il R.D.L. 11 febbraio 1929, n. 275;
vista la legge 25 aprile 1938, n. 897; 
visto il D.L.L. 23 novembre 1944,n. 382; 

Considerata la necessità di stabilire le norme per l'uso del timbro professionale;il Consiglio del Collegio dei Periti Industriali della provincia di Viterbo delibera:

Art. 1
Ogni elaborato tecnico redatto dal libero professionista Perito Industriale a privati, Enti e Uffici Pubblici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un sigillo (timbro) ad inchiostro indelebile comprovante che il Perito Industriale che ha elaborato il progetto possiede il requisito prescritto dalla legge, dell'iscrizione all'Albo Professionale.

Art. 2
Il timbro recherà il nome, il cognome del professionista ed il numero corrispondente all'ordine cronologico di iscrizione all'Albo e risponderà al formato e alle caratteristiche tecniche del modello depositato presso la Presidenza del Collegio.

Art. 3
Il numero progressivo di iscrizione è personale e non potrà essere attribuito ad altro professionista diverso dal primo assegnatario, in caso di cancellazione, per qualunque motivo, dall'Albo Professionale.

Art. 4
Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo professionale per dimissioni, trasferimento o provvedimento di cancellazione o sospensione, avrà l'obbligo di restituire il sigillo professionale al momento della presentazione della richiesta di cancellazione o della notifica del provvedimento, senza diritto di alcun rimborso. Della avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta all'interessato e ne verrà fatta annotazione su apposito registro.

Art. 5
Il Perito Industriale cancellato dall'Albo che non riconsegni il sigillo immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo del Collegio, sarà diffidato e del provvedimento verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6
In caso di smarrimento o sottrazione del sigillo professionale il Perito Industriale dovrà fare immediata denuncia all'Autorità giudiziaria e inviarne una copia al Consiglio Direttivo del Collegio. Su richiesta e dietro pagamento, il Consiglio Direttivo del Collegio considererà il caso e deciderà se rilasciare un duplicato.

Art. 7
Il Perito Industriale cancellato dall'Albo, o sospeso e comunque non iscritto che eserciti la professione e/o faccia uso del sigillo a tale scopo, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma del R.D. 11 febbraio 1929 n° 275 e dell'art. 348 del C.P

.Art. 8
Il sigillo professionale sarà rilasciato esclusivamente, dal Presidente del Collegio al professionista Perito Industriale che ne fa richiesta, che risulti regolarmente iscritto nell'Albo dei Periti Industriali di questa provincia previo pagamento di un contributo spese, fissato con delibera consiliare, da versarsi alla Segreteria del Collegio alla richiesta del sigillo medesimo. Nella richiesta di assegnazione, il professionista dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio della libera professione.

Art. 9
L'Autorità Giudiziaria, Enti ed Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione all'Albo del Perito Industriale firmatario ed a respingerli quando manchino del prescritto requisito.

Art. 10
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Viterbo il 19 Gennaio 1996, entra uin vigore il 20 Gennaio 1996.

 

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