TARIFFE A VACAZIONE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146,
contenente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali
dei periti industriali.
Visto l’articolo 3 della legge 7 marzo
1967, n. 118, il quale prevede che le modifiche alla tariffa degli
onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali
vengano stabilite con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia
di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici e dell’Industria
, del Commercio e dell’Artigianato, su proposta del Consiglio
del Collegio Nazionale
dei Periti Industriali;
Visto l’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l’opportunità di adeguare i compensi a vacazione
previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti
industriali;
Viste le proposte avanzate dal Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali nelle sedute del 6 ottobre 1992 e del 17
febbraio 1994;
Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile
1997;
Udito il parere della sezione consultiva
per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza
del 30 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 17, comma 3, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del
7 agosto 1997);
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art.1
I compensi a vacazione previsti
dall’articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, come modificati
da
ultimo dall’articolo 1 del decreto ministeriale 14
aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
maggio 1987, n. 116, sono variati e fissati in ragione
di lire 87.000 per il perito industriale e di lire 55.000
per ogni aiutante di concetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma,
3 settembre 1997 Il Ministro
di grazia e giustizia: FLICK Il Ministro dei lavori pubblici:
COSTA Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato:
BERSANI Visto, il
Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997
Registrato n. 2 Giustizia, foglio n. 282
NOTE
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è
stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione
di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui trascritto.
Nota all’art. 1:
L’art. 1 del decreto ministeriale 14
aprile 1987 recita:"I compensi a vacazione previsti dall’art.
39 della tariffa approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, e
successive modifiche fino al decreto ministeriale 15 gennaio 1981,
sono variati e fissati per ogni ora o frazione di ora in ragione
di L. 15.000 per il perito industriale e il 60% di L. 15.000 per
l’aiuto di concetto."