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TARIFFE A VACAZIONE

MINISTERO DELLA  GIUSTIZIA  DI CONCERTO CON  IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI   E  IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA  DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, contenente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali. 

Visto l’articolo 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, il quale prevede che le modifiche alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali vengano stabilite con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici e dell’Industria , del Commercio e dell’Artigianato, su proposta del Consiglio del Collegio Nazionale 
dei Periti Industriali; 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Ritenuta l’opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali; 
Viste le proposte avanzate dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali nelle sedute del 6 ottobre 1992 e del 17 febbraio 1994; 
Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997; 

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 30 giugno 1997; 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);   

ADOTTA

il seguente regolamento: 

Art.1 

  I compensi a vacazione previsti dall’articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, come modificati da  
ultimo dall’articolo 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 
maggio 1987, n. 116, sono variati e fissati in ragione di lire 87.000 per il perito industriale e di lire 55.000  
per ogni aiutante di concetto. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  Roma, 3 settembre 1997    Il Ministro di grazia e giustizia:  FLICK  Il Ministro dei lavori pubblici:  COSTA   Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato:  BERSANI    Visto, il Guardasigilli: FLICK  Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997  Registrato n. 2 Giustizia, foglio n. 282   

NOTE 

Avvertenza: 

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui trascritto.    Nota all’art. 1: 

L’art. 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1987 recita:"I compensi a vacazione previsti dall’art. 39 della tariffa approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modifiche fino al decreto ministeriale 15 gennaio 1981, sono variati e fissati per ogni ora o frazione di ora in ragione di L. 15.000 per il perito industriale e il 60% di L. 15.000 per l’aiuto di concetto."  

[ gestione ]  Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Viterbo - Tel/Fax: 0761/340958
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