Modifiche all'ordinamento professionale
dei Periti Industriali.
Legge 2 febbraio 1990, n. 17.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli
istituti
tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo
gli ordinamenti scolastici.
2. L'esercizio della libera professione è riservato agli
iscritti
nell'albo professionale.
Art. 2
1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è
necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle
Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla
Repubblica,
oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento
di reciprocità;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del
collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;
e) essere in possesso del diploma di perito industriale;
f) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è
subordinata
al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato
dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n.1378, e
successive modificazioni.
3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale,
con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore
biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del secreto
del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, finalizzata
al settore della specializzazione relativa al diploma;
c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione
e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie
della specializzazione relativa al diploma;
d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante
il quale il praticante perito industriale abbia collaborato
all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto
11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146,
e
successive modificazioni, nelle competenze professionali della
specializzazione relativa al diploma.
4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo
di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono
essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro
professionista che eserciti l'attività nel settore della
specializzazione
relativa al diploma del praticante o in un settore affine,
iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.
5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato,
nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi
professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle
direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 3
1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di
praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi
professionali dei periti industriali prima della data di entrata
in
vigore della presente legge.
3. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti
industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano
conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione
prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15
febbraio 1969, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge
5
aprile 1969, n.119.
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri