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NUOVO REGOLAMENTO
per la Formazione Continua del Perito Industriale
e del Perito Industriale Laureato

RELAZIONE ESPLICATIVA
Il Regolamento della formazione continua definisce gli obiettivi formativi a cui deve tendere l’attività di aggiornamento tecnico-professionale del Perito Industriale ed è vincolante per tutti i professionisti che aspirino a mantenere, approfondire ed aggiornare le proprie competenze, ampliando il personale bagaglio professionale con esperienze formative tecnico-scientifiche, oltre ad altri settori, quali il diritto, la comunicazione e le lingue, che mediatamente riconoscono il valore aggiunto alla professione
proiettata nel mercato del lavoro nazionale ed internazionale.
Il principio ispiratore del Regolamento è la coscienza che per poter mantenere uno standard qualitativo adeguato in termini di prestazioni professionali, è necessario curare l’apprendimento lungo l’intero arco della vita!
A tal fine, il presente Regolamento si allinea alla “Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (pubblicato in G.U.C.E. il 30 settembre 2005, L 255/22), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”, la quale anticipa l’obbligatorietà della formazione continua, prescrivendo che ognuno degli Stati membri stabilisca le modalità di adeguamento ai progressi tecnici e scientifici per i professionisti del proprio Paese. Invero, la direttiva 2005/36/CE, tra le finalità della norma, ricorda che, “data la rapidità dell’evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni.
In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici” (considerando 39).
Inoltre, non va sottaciuto quanto è contenuto nella decisione del Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea del 15 dicembre 2004, n. 2241/2004/CE inerente la definizione di un “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze – Europass”. La decisione considera fondamentale una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze, al fine di agevolare in tutta Europa la mobilità nella prospettiva dell’apprendimento permanente, contribuendo così allo sviluppo di un’istruzione ed una formazione di qualità.
A tal fine, l’Europass è uno strumento di informazione a livello comunitario, il quale dà la possibilità ai cittadini di presentare in modo chiaro e completo le informazioni relative a tutte le loro qualifiche e competenze.
In tal guisa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto 10 ottobre 2005 (in G.U. n. 256 del 3 novembre 2005), di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Roma, 14 dicembre 2005 3 ha approvato il modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lettera i).
In questa prospettiva e con le medesime indicazioni operative, va rientata la formazione professionale continua del Perito Industriale.
Dal punto di vista teorico, gli studiosi di formazione e management incardinano la formazione permanente
intorno ai concetti seguenti:

  1. il LIFELONG LEARNING, ovvero la formazione costante a intervalli regolari, in senso individuale, organizzativo e sociale lungo l’intero arco della vita;
  2. il LIFEWIDE LEARNING, inteso come istruzione che abbraccia tutti gli aspetti della vita e in cui tutto diventa occasione di apprendimento, che si distinguono nelle diverse modalità di:
    a) apprendimento formale (che si svolge nel sistema di formazione istituzionale, che porta all’ottenimento di diplomi, lauree o titoli riconosciuti);
    b) apprendimento non formale (che si svolge al di fuori delle principali strutture di formazione e istruzione e che può attivarsi sul luogo di lavoro, presso organizzazioni ed associazioni culturali);
    c) apprendimento informale (tutto ciò che viene dalla vita quotidiana e che spesso non è riconosciuto come tale neppure dall’individuo interessato).
    La competenza assume il significato, quindi, di un insieme di abilità nel senso stretto del termine, acquisita attraverso una formazione tecnica, scientifica e professionale, di comportamento sociale, di un’attitudine al lavoro di gruppo, e d’iniziativa e di disponibilità ad affrontare i rischi.
    Pertanto, la competenza non è uno stato od una conoscenza posseduta. Non è riducibile né ad un sapere, né a ciò che si è acquisito con la formazione. Non risiede nelle risorse (conoscenze, capacità, da mobilizzare), ma nella mobilizzazione stessa di queste risorse.
    “Qualunque competenza è finalizzata (o funzionale) e contestualizzata: essa non può dunque essere separata dalle proprie condizioni di “messa in opera”. La competenza è un saper agire (o reagire) riconosciuto.
    Qualunque competenza, per esistere, necessita del giudizio altrui…”

La competenza è il patrimonio complessivo di risorse di un individuo nel momento in cui affronta una prestazione lavorativa o il suo percorso professionale.
E’ costituita da un mix di elementi, alcuni dei quali hanno a che fare con la natura del lavoro e si possono quindi individuare analizzando compiti e
attività svolte; altri invece (es. motivazione, capacità di comunicazione, capacità di problem solving) hanno a che fare con le caratteristiche “personali” del professionista che si mettono in gioco quando lo stesso si attiva nei contesti operativi.
Ciò premesso, è affidato ai Consigli dei Collegi provinciali il compito di recepire con delibera il presente Regolamento. Gli enti rappresentativi a livello provinciale di Categoria si fanno promotori delle iniziative formative, in quanto portavoci delle reali necessità degli stessi professionisti, in chiave di aggiornamento professionale ed aggiornamento tecnico, e della committenza, in assoluta coerenza con le funzioni ed i compiti attribuiti ai Collegi dal D. Lgs. Lgt. n. 382/1944 e dal codice deontologico.
I Periti Industriali iscritti all’Albo professionale, quindi, hanno l’obbligo deontologico di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie per soddisfare le aspettative dei cittadini e delle Istituzioni.
L’inosservanza dell’obbligo formativo può essere valutato dal Collegio, non tanto come fatto “non conforme alla dignità e al decoro della professione” – in quanto dignità, decoro e correttezza devono ispirare la condotta del professionista non solo nell’esercizio della professione, ma anche in situazioni non strettamente connesse alla medesima – bensì in una ipotesi di <<mancanza nell’esercizio professionale.
Ciò in considerazione della previsione della doverosità del comportamento nelle “Norme di deontologia professionale” ed, in particolare, agli artt. 7 e 9 delle citate Norme, adottate con delibera n. 67/11 in data 24 maggio 1995 dal C.N.P.I.
Il Regolamento, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni riconosciute al Consiglio Nazionale ed ai Collegi ed in adesione agli universali principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, individua un percorso formativo di formazione continua che consenta a tutti coloro che esercitano la professione di mantenere, accrescere e perfezionare la propria competenza professionale.
I Periti Industriali, che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento, partecipano alle iniziative formative in conformità del medesimo, potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione
di riconoscimento dei crediti formativi spettanti.
Onde migliorare la comprensione dei concetti espressi nel Regolamento, si definisce:

  • Perito Industriale: perito industriale e perito industriale laureato iscritto all’Albo professionale;
  • Competenza professionale: conoscenze ("i saperi") e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità", già peraltro riconosciuta con il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione;
  • Formazione Continua: aggiornamento continuo deontologicamente previsto per ogni Perito Industriale iscritto all’Albo, finalizzato al mantenimento dei requisiti minimi di competenza professionale, attuato in conformità al presente Regolamento;
  • Evento formativo: momento di aggiornamento professionale tecnico, culturale e deontologico;
  • Evento accreditato: qualsiasi tipo di evento per il quale sono stati riconosciuti i crediti formativi in conformità al Regolamento;
  • Credito formativo: unità di misura attestante l’aggiornamento professionale svolto in modo regolamentato;
  • Accreditamento: qualificazione dell’evento formativo con riconoscimento dei crediti formativi, in conformità al presente Regolamento;
  • Soggetto proponente: soggetto che propone l’evento formativo;
  • Registro nazionale della formazione: elenco degli eventi accreditati pubblicato sul sito del CNPI.

Nuovo Regolamento per la Formazione Continua
del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si definisce:
a) Perito Industriale: perito industriale e perito industriale laureato iscritto all’Albo professionale;
b) Competenza professionale: conoscenze ("i saperi") e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità", già peraltro riconosciuta con il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione;
c) Formazione continua: aggiornamento continuo deontologicamente previsto per ogni Perito Industriale iscritto all’Albo, finalizzato al mantenimento dei requisiti minimi di competenza professionale, attuato in conformità al presente Regolamento;
d) Evento formativo: momento di aggiornamento professionale tecnico, culturale e deontologico;
e) Evento accreditato: qualsiasi tipo di evento per il quale sono stati riconosciuti i crediti formativi in conformità al Regolamento;
f) Credito formativo: unità di misura attestante l’aggiornamento professionale svolto in modo regolamentato;
g) Accreditamento: qualificazione dell’evento formativo con riconoscimento dei crediti formativi, in conformità al presente Regolamento;
h) Soggetto proponente: soggetto che propone l’evento formativo;
i) Registro nazionale della formazione: elenco degli eventi accreditati, pubblicato sul sito del CNPI.

Art. 2
Ambito di applicazione

Il Regolamento per la formazione continua, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni riconosciute per legge ai Collegi ed in aderenza agli universali principi etici e di condotta richiamati dal codice deontologico, individua un percorso di formazione su base tecnico-scientifica, che consenta a tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale, siano essi liberi professionisti ovvero dipendenti, di mantenere, approfondire, aggiornare e perfezionare le proprie conoscenze, a garanzia
della qualità della prestazione professionale.
Le norme, che regolano la Formazione continua del Perito Industriale, rispondono ad un preciso dovere deontologico e consentono al professionista di mantenere e curare il proprio aggiornamento professionale.
Per l’effetto, il Perito Industriale, ottemperando alle successive disposizioni, si impegna a seguire le seguenti linee guida, partecipando alle iniziative formative di seguito regolamentate, può richiedere il rilascio della relativa attestazione, ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 3
Contenuto della formazione continua

La formazione continua si riferisce alle discipline oggetto della professione del Perito Industriale in relazione alla/e rispettiva/e specializzazione/i.
Ogni Perito Industriale sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi formativi approvati dal Consiglio Direttivo del Collegio di appartenenza o di altro Collegio a cui partecipare, fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 9.
Gli eventi formativi, in particolare, hanno quale oggetto le conoscenze tecnico-scientifiche connesse all’attività professionale del Perito Industriale, che, insieme alle competenze, le tariffe e l’aggiornamento sulle normative per specializzazione, comprendono la formazione interdisciplinare
in materie tecniche, sulla sicurezza e l’ambiente, l’organizzazione del lavoro, la qualità, le attività di coordinamento per le cosiddette prestazioni professionali integrate, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni, nonché materie giuridiche, economiche, sociali ed umanistiche comunque complementari alle attività tecniche, quali le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l’estetica, la storia dell’architettura e dell’urbanistica.
L’attività formativa ha, altresì, ad oggetto le norme deontologiche e di ordinamento professionale, le procedure applicative connesse allo svolgimento dell’attività professionale, la normativa tecnica (nazionale,
comunitaria, internazionale), con particolare riguardo all’applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.

Art. 4
Attività ed eventi soggetti ad accreditamento

Costituiscono attività di formazione continua i seguenti eventi accreditati in conformità con l’Allegato
1, aventi ad oggetto le seguenti materie:
a) la partecipazione a corsi di formazione o seminari, risultante dall’attestato rilasciato dal soggetto proponente, purché riconducibili alle aree e discipline previste dall’art. 3 del presente Regolamento;
b) la partecipazione a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici, anche monotematici, di durata non inferiore a tre ore, risultante dall’attestato rilasciato dal soggetto proponente;
c) la partecipazione dei Periti Industriali dipendenti all’attività di formazione programmata dai datori di lavoro pubblici e/o privati, secondo quanto previsto dall’art. 3.
Inoltre, l’iter formativo può essere proficuamente assolto con lo svolgimento di attività comunque collegate e complementari all’aggiornamento tecnico-professionale, quali:
1) la docenza e/o direzione di corsi di formazione/aggiornamento accreditati nelle materie di cui all’art. 3;
2) l’attività di relatore in convegni accreditati con tematiche rientranti nelle discipline di cui all’art. 3;
3) la redazione e pubblicazione di libri nelle aree e nelle discipline di cui all’art. 3;
4) la redazione di articoli su riviste specializzate nelle aree e nelle discipline di cui all’art. 3;
5) corsi di specializzazione, nelle materie di cui all’art. 3, comprovate da idonea documentazione rilasciata dalle università statali o legalmente riconosciute;
6) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all’estero, purché dedicati all’approfondimento degli aspetti
tecnici delle discipline di cui all’art. 3;
7) la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali di normazione (ad esempio, CEI, UNI, CTI, etc.);
8) la partecipazione a corsi di formazione a contenuto tecnico-scientifico tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e da enti pubblici e/o privati;
9) la partecipazione ai corsi gestiti dai consorzi IFTS, che attribuiscono crediti formativi;
10) la formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell’ambito della propria attività professionale;
11) la partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di Perito Industriale.
Le attività di formazione continua indicate nei commi precedenti possono essere svolte anche a distanza, secondo modalità concordate con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
Art. 5
Accreditamento degli eventi formativi

Le funzioni di accreditamento, promozione e coordinamento delle attività formative spettano al Collegio della provincia ove è proposto l’evento formativo.
Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati può proporre ai Collegi provinciali l’accreditamento di enti pubblici e/o privati che intendano proporre eventi formativi, anche a distanza, sul territorio nazionale, attribuendo i relativi crediti, secondo le disposizioni contenute all’art. 3 ed all’Allegato 1 del presente Regolamento.
Ai sensi e per gli effetti del primo comma, il soggetto proponente può richiedere l’accreditamento dell’evento formativo.
A tal fine, il soggetto proponente dovrà presentare la relativa domanda, corredata da idonea documentazione, al Collegio, che procederà all’istruttoria.
La documentazione da allegare alla domanda deve contenere:
1. Progetto formativo;
2. Programma dettagliato dell’evento formativo;
3. Durata in ore;
4. Nominativi e curriculum dei docenti e relatori.
Il Consiglio Direttivo valuterà il progetto formativo, la coerenza dei criteri formativi con quelli espressi dal presente Regolamento e la relativa validità tecnica.
A ciascun evento formativo corrisponde un numero di crediti formativi, attribuito e definito dal Consiglio Direttivo del Collegio accreditante in relazione al contenuto ed alle caratteristiche dell’evento, nonché allo schema di “Attività di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi” di cui all’Allegato 1.
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, i Periti Industriali dipendenti possono sottoporre all’accreditamento del Collegio il progetto di formazione predisposto dai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati. Il Collegio valuterà il programma formativo conformemente a quanto stabilito all’art.
3 del presente Regolamento.
I Collegi hanno la facoltà di stabilire eventuali diritti di segreteria per l’attività di esame e valutazione dei progetti presentati.
Art. 6
Impegno formativo ed esonero
L’impegno formativo individuale minimo dovrà essere di sessanta crediti valutati nell’arco del triennio.
Il primo triennio formativo decorre dal 1° gennaio 2006 e termina il 31 dicembre 2008.
L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Dopo i primi tre anni di applicazione del presente Regolamento, l’impegno formativo individuale minimo dovrà comportare il conseguimento di almeno quaranta crediti su base biennale.
Non è possibile riportare i crediti dal triennio al biennio successivo, né da un biennio a quello seguente.
Per i nuovi iscritti all’Albo, l’anno formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione.
L’iscritto all’Albo può essere esentato dallo svolgimento della formazione continua nell’anno solare in cui si verificano i casi di seguito indicati, con conseguente riduzione del numero di crediti da acquisire nel corso del triennio formativo:
a) maternità o gravidanza: per ciascuna gravidanza che abbia luogo nel primo triennio, l’obbligo formativo è decurtato di 20 crediti. Qualora abbia luogo nei bienni successivi, per ciascuna gravidanza l’obbligo di formazione è ridotto di 10 crediti a biennio, con facoltà di ripartirla anche tra due bienni successivi. Sono fatte salve le decisioni di maggior favore per l’iscritta deliberate dai Collegi provinciali;
b) grave malattia o infortunio;
c) assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;
d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
Ogni causa che comporti l’esonero dall’obbligo di formazione continua deve essere debitamente documentata.
Il Perito Industriale che ha superato i sessantacinque anni di età può essere esonerato dell’obbligo formativo, su istanza dell’interessato e previa deliberazione del Consiglio del Collegio.
Coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione continua.
A tal fine, il Collegio potrà effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, attesta di:
a) non essere in possesso di partita iva, né soggetto al relativo obbligo;
b) non essere iscritto alla Cassa di Previdenza – EPPI, né soggetto al relativo obbligo;
c) non esercitare alcuna attività professionale, anche se occasionalmente oppure con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro a progetto o di altre figure similari e non svolgere alcuna funzione professionale mediante rapporto di lavoro dipendente, nelle forme previste dalla legge.

Art. 7
Riconoscimento dei crediti formativi

Per il primo triennio, una quota dei crediti, non inferiore ad 1/6, sarà ottenuta mediante la partecipazione ad eventi, che abbiano ad oggetto materie di ordinamento, deontologia e tariffa professionale.
Una volta maturata, tale quota, ovvero 10 crediti, è riconosciuta comune per coloro che sono iscritti all’Albo con diverse specializzazioni.
Sulla base del presente Regolamento, dovranno conseguire indicativamente:
a) dieci crediti formativi entro il primo anno solare;
b) venti crediti formativi entro il secondo anno solare;
c) trenta crediti formativi entro il terzo anno solare
Nel triennio, potranno essere riconosciuti:
e) fino ad un massimo di 30 crediti formativi per convegni di aggiornamento e/o incontri tecnici;
f) fino ad un massimo di 10 crediti formativi per la partecipazione, in qualità di membro effettivo negli organismi di rappresentanza della Categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all’estero;
g) fino ad un massimo di 10 crediti formativi per le pubblicazioni di interesse professionale del Perito Industriale;
h) fino ad un massimo di 20 crediti formativi per la docenza e/o direzione in corsi di formazione tecnica.
Non sono riconosciuti crediti formativi agli eventi tecnici ed a quelle pubblicazioni, che, trattando lo stesso argomento, siano proposti dai medesimi soggetti formatori o editori, per i quali il professionista
abbia già ottenuto crediti formativi nell’anno in corso.

Art. 8
Funzioni di controllo e svolgimento della formazione

La vigilanza sull’applicazione del Regolamento di formazione continua è demandata al Consiglio del Collegio di appartenenza dell’iscritto.
In particolare, il Consiglio Direttivo:
a) definisce il programma degli eventi formativi;
b) approva i contenuti analitici degli eventi formativi in accreditamento ed attribuisce i relativi crediti formativi;
c) vigila sull’effettivo svolgimento della formazione continua degli iscritti all’Albo;
d) promuove, con autonomia di organizzazione e mezzi, l’offerta degli eventi formativi, anche in collaborazione con i soggetti formatori, onde agevolarne l’accreditamento;
e) favorisce lo svolgimento della formazione continua, adoperandosi al fine di ottenere offerte formative a condizioni economiche vantaggiose per gli iscritti.
f) comunica l’accreditamento degli eventi di formazione programmati al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ai fini dell’aggiornamento del “ Registro nazionale della formazione”.

Ogni Collegio predispone una scheda della formazione continua, nella quale verranno annotati gli eventi formativi, ai quali l’iscritto ha partecipato. La scheda verrà custodita nel fascicolo personale del professionista.
In base alle indicazioni risultanti dalle schede della formazione continua, il Collegio forma annualmente un elenco degli iscritti che hanno conseguito l’attestazione.

Art. 9
Attestazione della Formazione Continua

Al fine di ottenere il rilascio dell’attestazione relativa al compiuto svolgimento della formazione continua, il Perito Industriale, che ne faccia richiesta, deve documentare l’effettivo svolgimento dell’attività formativa, allegando alla domanda gli attestati, in originale o copia conforme, relativi alle attività ed agli eventi formativi a cui il professionista abbia partecipato.
Il Collegio, valutata la congruità dei documenti presentati con il numero dei crediti ottenuti ed il numero minimo di crediti formativi previsti per anno, rilascerà l’attestazione.
Il rilascio dell’attestazione è sospesa per i richiedenti che siano incorsi in provvedimenti disciplinari.
Per la verifica ed il rilascio dell’attestazione della formazione continua, i Collegi hanno la facoltà di deliberare una quota per i diritti di segreteria.

Art. 10
Registro Nazionale della Formazione

A cura del Consiglio Nazionale, è istituito un elenco informatizzato degli eventi accreditati, denominato “Registro Nazionale della Formazione”, che è pubblicato sul sito web del CNPI.
Il Registro tiene conto di tutti gli eventi di formazione programmati dai Collegi provinciali e dei relativi crediti ad essi attribuiti. I Collegi sono tenuti, altresì, a comunicarne l’accreditamento al Consiglio Nazionale per il tramite della posta elettronica.

Art. 11
Norma transitoria e finale

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006 e sostituisce quello approvato dal Consiglio
Nazionale in data 17 dicembre 2003, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n° 89 del 16 aprile 2004.
I crediti acquisiti sulla base del Regolamento precedente restano validi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti in materia.

Attività di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi

ATTIVITÀ
DI FORMAZIONE CONTINUA
CREDITI ATTRIBUITI
Partecipazione a corsi di formazione/
aggiornamento
1 credito per ogni ora di formazione fino ad un
massimo di 10 crediti
Partecipazione a corsi di informazione/
comunicazione complementari all’attività
professionale
1 credito ogni due ore fino ad un massimo di 10
crediti
Partecipazione a corsi di perfezionamento a
contenuto tecnico-scientifico, tenuti da organismi
di ricerca, istruzione e formazione e
corsi gestiti dai consorzi IFTS, enti pubblici
e/o privati
a) Fino a 100 ore:
20 crediti per ogni partecipazione con attestazione
finale;
b) Fino a 200 ore:
30 crediti per ogni partecipazione con attestazione
finale;
c) Oltre 200 ore:
40 crediti per ogni partecipazione con attestazione
finale.
Partecipazione a convegni di aggiornamento
o incontri tecnici di durata minima di 3 ore
3 crediti per ogni evento
Docenza e/o direzione a corsi di formazione
tecnica
1 credito per ciascuna ora di docenza fino ad un
massimo di 20 crediti
Attività di relatore in convegni 4 crediti per ogni evento
Redazione e pubblicazione di libri e di articoli
su riviste specializzate
a) Fino a 10 crediti per pubblicazione;
b) Fino a 20 crediti per ciascun libro.
Corsi di specializzazione presso Università
statali o legalmente riconosciute
10 crediti per anno di frequenza
Partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle
commissioni tecniche degli organismi di rappresentanza
della Categoria
5 crediti per ogni evento
Partecipazione a lavori di organismi o commissioni
di studio (UNI, CEI, ISO, CTI, etc.) in
Italia o all’estero
10 crediti per ogni evento
Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti
universitari nell’ambito della propria
attività professionale
5 crediti per ogni praticante o tirocinante universitario
presente nello studio del professionista per
un periodo non inferiore 6 mesi
Partecipazione, in qualità di commissario, agli
esami di abilitazione per l’esercizio della
professione di Perito Industriale
10 crediti

 

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