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Legge 25 aprile 1938, n. 897
(in Gazz. Uff., 7 luglio, n. 152)
Norme sulla obbligatorietà
dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni
relative alla custodia degli albi.
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Gli ingegneri, gli architetti,
i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio,
gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari
ed i periti industriali non possono esercitare la professione
se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive
categorie a termini delle disposizioni vigenti.
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Coloro che non siano di
specchiata condotta morale e politica non possono essere
iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono
esserne cancellati, osservate per la cancellazione le
norme stabilite per i procedimenti disciplinari.
Art. 3.
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Le attribuzioni relative
alla tenuta degli albi ed alla disciplina degli iscritti,
attualmente affidate a giunte, commissioni o comitati
a termini degli ordinamenti per le professioni di ingegnere,
architetto, chimico, esercente la professione in materia
di economia e commercio, dottore in agraria, perito agrario,
geometra e perito industriale sono esercitate direttamente
dai direttorii dei sindacati fascisti periferici di categoria,
osservate, anche per quanto riguarda le impugnazioni delle
decisioni innanzi alle commissioni centrali, le disposizioni
degli stessi ordinamenti relative a tali attribuzioni.
In confronto dei ragionieri iscritti negli albi degli
esercenti in materia di economia e commercio, le attribuzioni
predette sono esercitate dai direttorii dei sindacati
fascisti dei dottori in economia e commercio. Qualora
i poteri dei direttorii siano stati affidati al segretario
o ad un commissario ai sensi dell'art. 8, comma terzo,
della legge 3 aprile 1926, n. 563 o dell'art. 30, comma
secondo, del Regio Decreto 1º luglio 1926, n. 1130,
le attribuzioni di cui ai precedenti commi sono esercitate
da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario
e composto da quattro membri nominati dal ministro per
le corporazioni di concerto col ministro per la grazia
e giustizia, tra i professionisti iscritti negli albi
della circoscrizione sindacale.
Art. 4.
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In confronto dei membri
dei direttorii dei sindacati periferici, il potere disciplinare
spetta al direttorio del sindacato nazionale della categoria,
ed in confronto dei membri del direttorio del sindacato
nazionale alla rispettiva commissione centrale. Per i
professionisti che fanno parte della commissione centrale
il potere disciplinare è esercitato dalla stessa
commissione. I direttorii dei sindacati nazionali e la
commissione centrale osservano, per i procedimenti disciplinari,
le norme applicabili per gli stessi procedimenti innanzi
ai sindacati periferici. Nei procedimenti di cui al comma
precedente, avverso le decisioni dei sindacati nazionali
è ammesso il ricorso alla commissione centrale,
osservate le forme e i termini stabiliti per i ricorsi
avverso le decisioni dei sindacati periferici; avverso
le decisioni della commissione centrale è ammesso
il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione
del regno, a termini dei vigenti ordinamenti professionali.
Qualora i poteri dei direttorii dei sindacati nazionali
siano stati affidati al segretario o ad un commissario
ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile
1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del Regio
Decreto 1º luglio 1926, n. 1130, le funzioni disciplinari
spettanti ai direttorii medesimi a termini dei commi precedenti
sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso
segretario o commissario e composto da sei membri nominati
dal ministero per le corporazioni di concerto col ministro
per la grazia e giustizia, fra i professionisti iscritti
negli albi della rispettiva categoria.
Art. 5.
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Nel caso preveduto nell'art.
3, ultimo comma, della presente legge, le attribuzioni
ivi menzionate sono esercitate, osservate le norme degli
ordinamenti professionali richiamate nello stesso art.
3, dal presidente del tribunale del capoluogo della circoscrizione
sindacale fino a quando non sia costituito il comitato
di cui al medesimo comma. Nel caso di riconoscimento giuridico
di un nuovo sindacato o di revoca del riconoscimento giuridico
di un sindacato già esistente saranno emanate,
con decreto del ministro per le corporazioni di concerto
col ministro per la grazia e giustizia, le norme per la
formazione e la tenuta dei relativi albi professionali
e per l'esercizio delle funzioni disciplinari.
Art. 6.
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I collegi dei ragionieri
e le commissioni per i collegi medesimi sono aboliti e
le loro attribuzioni sono deferite ai direttorii dei sindacati
periferici di categoria, i quali le esercitano osservate
le disposizioni stabilite dal vigente ordinamento della
professione di ragioniere. Avverso le decisioni dei direttorii
dei sindacati in materia di iscrizione negli albi ed in
materia disciplinare è dato ricorso alla commissione
centrale per gli esercenti in economia e commercio, secondo
le norme applicabili per i ricorsi avverso le decisioni
nelle stesse materie dei direttori dei sindacati dei dottori
in economia e commercio. Quando la commissione centrale
di cui all'art. 12 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n.
588, decide sui ricorsi riguardanti esercenti in economia
e commercio, sono chiamati a farne parte, quali componenti
di designazione sindacale, cinque dottori in economia
e commercio iscritti negli albi nominati tra quelli all'uopo
designati in numero doppio dal sindacato nazionale fascista
dei dottori in economia e commercio. Quando invece la
commissione decide sui ricorsi riguardanti i ragionieri,
i cinque membri di cui al precedente comma sono sostituiti
da altri cinque membri iscritti negli albi dei ragionieri,
nominati su designazione in numero doppio del sindacato
nazionale fascista dei ragionieri. Nulla è innovato
riguardo alla nomina degli altri membri della commissione.
Art. 7.
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Quando a norma dei vigenti
ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti
stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di
reciprocità, la condizione stessa è comprovata
mediante attestazione insindacabile del ministero degli
affari esteri. La precedente disposizione non si applica
quando per la iscrizione dello straniero nell'albo sia
richiesto dal regolamento professionale l'esistenza di
uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure
quando l'accordo internazionale, pur non essendo preveduto
dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta
iscrizione.
Art. 8.
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Ferme rimanendo le disposizioni
del Regio Decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito
nella legge 27 maggio 1935, n. 963, e del Regio Decreto
1º ottobre 1936, n. 1874, per quanto riguarda la
vigilanza del ministero dell'interno sulle professioni
sanitarie, la sorveglianza sull'osservanza delle norme
riguardanti la formazione, la tenuta degli albi professionali,
l'adempimento delle funzioni disciplinari ed in generale
l'esercizio delle professioni prevedute dalla presente
legge spetta al ministro per la grazia e giustizia ed
al ministro per le corporazioni, i quali la esercitano
previe reciproche intese.
Art. 9
Disposizioni finali e transitorie.
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La
disposizione di cui all'art. 1 avrà effetto dal
1º luglio 1939. La trattazione degli affari non ancora
definiti alla data di entrata in vigore della presente
legge dalle giunte, commissioni o comitati menzionati
nell'art. 3, è proseguita ai direttorii dei competenti
sindacati. Dalla stessa data la trattazione dei ricorsi
di competenza delle corti di appello in confronto dei
ragionieri, non ancora definiti alla data medesima, è
proseguita dalla commissione centrale per gli esercenti
in economia e commercio. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge i beni di appartenenza dei collegi
dei ragionieri sono devoluti di diritto ai sindacati di
categoria delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano
ai collegi nei diritti e obblighi che questi abbiano a
tale data.
Art. 10.
Disposizioni finali e transitorie.
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Le giunte, le commissioni
o i comitati menzionati nell'art. 3, che alla data di pubblicazione
della presente legge fossero scaduti e non ancora ricostituiti,
s'intendono riconfermati in carica fino all'entrata in vigore
della legge stessa, qualora il ministro per la grazia e
giustizia non ritenga di provvedere alla loro ricostituzione
in conformità agli ordinamenti professionali vigenti.
In ogni caso le giunte , e le commissioni o i comitati anzidetti,
che vengano a scadere posteriormente alla data medesima,
rimangono in carica fino alla entrata in vigore della presente
legge, salva la facoltà del ministro per la grazia
e giustizia di cui al comma precedente.
Art. 11.
Disposizioni finali e transitorie.
Con decreti reali da emanarsi
su proposta del ministro per la grazia e giustizia di concerto
coi ministri per le finanze e per le corporazioni a termini
dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno
date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e
l'attuazione della presente legge, la quale, salvo il disposto
del primo comma dell'art. 9, andrà in vigore nel centottantesimo
giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del regno.
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