Decreto Legislativo
Luogotenenziale 23 novembre 1944,
n. 382
(in Gazz. Uff., serie speciale, 23 dicembre 1944, n. 98)
Norme sui Consigli
degli Ordini
e Collegi e sulle
Commissioni interne professionali.
Preambolo
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 4. del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151; Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n.
2/B, e 29 maggio 1944 n. 141; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia
e la giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Le funzioni relative alla custodia
dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere,
di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio,
di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito
agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione
ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art.
1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio
è formato: cinque componenti, se gli iscritti nell'albo
non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i
cinquecento; di nove, che superano i cinquecento, ma non i millecinquecento;
di quindici, se superano i millecinquecento.
Art. 2.
I componenti del Consiglio sono
eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza
assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero
di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. Ciascun
Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario
e un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine
o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente
deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto
dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un
quarto del numero
Art. 3.
L'assemblea per l'elezione del
Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti
a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante
avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli
iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento,
può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia
della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due
volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti
contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono
il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione
ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno
e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio. L'assemblea
è valida in prima convocazione se interviene una metà
almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve
aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno
un quarto degli iscritti medesimi.
Art. 4.
Nell'assemblea per l'elezione
del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede
ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima,
affinché diano il voto. Eseguita questa operazione, il
presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due
scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente
e pubblicamente allo scrutinio; Compiuto lo scrutinio, ne proclama
il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro
per la grazia e giustizia.
Art. 5.
Quando tutti o in parte dei
candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il
presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la
votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito
tale maggioranza. In caso di parità di voti è
preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo
e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione,
il maggiore di età.
Art. 6.
Contro i risultati dell'elezione
ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre
reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.
Art. 7.
Il Consiglio provvede all'amministrazione
dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione
dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari
a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa
annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti
e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il
rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli
onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono
contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun
pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può
essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione
a carico degli iscritti all'albo.
Art. 8.
Il Consiglio può essere
sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.
In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate
ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio,
che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento
del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del
commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia
e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale. Il
commissario ha la facoltà di nominare un comitato di
non meno di due e non più di sei componenti da scegliersi
fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle
funzioni predette.
Art. 9.
Le disposizioni di cui all'articolo
precedente circa la nomina del commissario e del comitato si
applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto
alla elezione del Consiglio.
Art. 10.
Le Commissioni centrali per
le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il
Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti
eletti dai Consigli della rispettiva professione. La Commissione
centrale è formata di un numero di componenti pari a
quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è
inferiore a undici.
Art. 11.
Nelle elezioni prevedute dal
presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato
un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto
per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento
iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento
iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti
ed oltre. In caso di parità di voti si applica la disposizione
dell'art. 5, comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato
della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per
la grazia e giustizia composta di cinque professionisti che,
verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato
complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con
proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.
Art. 12.
Quando gli iscritti appartengono
ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale
è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.
Per l'elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
relative all'elezione del Consiglio.
Art. 13.
I Consigli devono essere convocati
per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui
scade la Commissione centrale. Non si può fare parte
contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.
In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione
si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio.
I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre
anni.
Art. 14.
I componenti delle Commissioni
centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vice-presidente
ed il segretario. Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni
stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre
danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano
le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando
ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano
inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente
dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.
Art. 15.
I componenti del Consiglio o
della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo.
Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo
Consiglio e della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio
o la Commissione uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti
o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo
di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive.
Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli
che non hanno alcun componente nella Commissione stessa. Il
componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica
fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.
Art. 16.
Per la validità delle
sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la
presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza
del presidente del Consiglio, del presidente e del vice-presidente
della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere
più anziano per iscrizione all'albo.
Art. 17.
Per l'adempimento delle funzioni
indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti
professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano
le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano
ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.
Art. 18.
Fino a quando non si sarà
provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni
di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato
e di procuratore.
Art. 19.
Per ciascun circondario di tribunale
è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati
e dei procuratori.
Art. 20.
L'avviso della convocazione
dell'assemblea, preveduto dall'art. 3 deve essere altresì
affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura
almeno dieci giorni prima di quello fissato per la assemblea.
Art. 21.
Le funzioni spettanti al Consiglio
superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale
forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun
distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio
dinanzi alla Corte Suprema di cassazione. Per l'elezione del
Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini
di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti
spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati
che hanno riportato maggior numero di voti. Le elezioni suppletive
di cui all'art. 15 si svolgono nei Consigli del distretto a
cui apparteneva il componente da sostituire.
Art. 22.
Il Consiglio nazionale forense
elegge nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed
un segretario. Per la validità delle sedute occorre la
presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente
o uno dei due vice-presidenti.
Art. 23.
Nella prima attuazione di questo
decreto l'assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio
è convocata per ciascun ordine o collegio nella città
in cui è costituito l'albo, per la quarta domenica di
gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.
Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non
si trovano sotto l'amministrazione del Governo italiano l'assemblea
è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo
a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti
territori, ed in seconda convocazione la domenica seguente.
La presidenza dell'assemblea è assunta da una Giunta
composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore
anzianità professionale.
Art. 24.
Fino a quattro mesi dopo la
cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio nazionale
forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria
nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di
nove avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla Corte Suprema
di cassazione. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente,
il vice-presidente ed il segretario. Si osserva per la validità
delle sedute la disposizione di cui all'articolo 16, comma primo.
Art. 25.
Fino a quando non saranno elette
le Commissioni centrali:
a) il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione
prevenuta
dall'art. 11;
b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, dal parere
di cui
all'art. 8., terzo comma;
c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso
il
provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo,
salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a seguito
di
condanna penale.
Art. 26.
Con separato decreto saranno
emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli ordini
e la Commissione centrale dei giornalisti.
Art. 27.
Il presente decreto entra in
vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
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