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Art. 1 - Oggetto della
tariffa
Art. 2 - Circoscrizione
Art. 3 - Obbligatorietà
Art. 4 - Classificazione degli onorari
Art. 5 - Addizionali agli onorari
Art. 6 - Rimborso spese
Art. 7 - Revisione delle specifiche
Art. 8 - Proprietà intellettuale
Art. 9 - Incarichi
Art. 10 - Interruzione degli incarichi
Art. 11 - Incarichi collegiali
Art. 12 - Varianti ai progetti
Art. 13 - Anticipazione spese ed onorari
Art. 14 - Deposito spese ed onorari
Art. 15 - Duplicati degli atti
Art. 16 - Contenuto
Capo II
ONORARI A PERCENTUALE
Art. 17 - Gruppi di prestazioni.
GRUPPO A - ESECUZIONE DI OPERE
Art. 18 - Oggetto dell'onorario - Spese a carico del professionista.
Art. 19 - Suddivisione delle opere e incarichi interessanti
più categorie.
ELENCO DELLE OPERE IN CLASSI E CATEGORIE
Classe 1a - Costruzioni rurali, industriali, civili: A/4
- B/4 - C/4 - D/4.
Classe 2a - Impianti industriali completi: A/4 - B/4 -
C/4.
Classe 3a - Impianti di servizi generali interni: A/4
- B/4 - C/4.
Classe 4a - Impianti elettrici: A/4 - B/4 - C/4.
Classe 5a - Macchine, apparecchi e loro parti.
Classe 6a - Ferrovie e strade ordinarie, manufatti isolati,
impianti teleferici.
Classe 7a - Impianti
per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature urbane.
Art. 20 - Applicazione della tabella A/4.
Art. 21 - Discriminanti e maggiorazioni.
Art. 22 - Onorari per prestazioni parziali (Tabella B/4).
Art. 23 - Onorari integrali per prestazioni incomplete
(Tabella A/4).
Art. 24 - Onorari per collaudi e liquidazioni.
Art. 25 - Onorari per soli collaudi.
Art. 26 - Norme per l'esecuzione.
Art. 27 - Consulenza di altri professionisti.
GRUPPO B - PARERI E PERIZIE ESTIMATIVE DI BENI
MOBILI ED IMMOBILI E DI DANNI
Art. 28 - Perizie estimative
e loro definizioni.
Art. 29 - Onorari per stime ed importi non compresi in
tabella
Art. 30 - Danni divisionali.
Art. 31 - Perizie divisionali.
Art. 32 - Inventari o consegne.
Art. 33 - Prospetti o consegne.
Capo III
ONORARI A QUANTITA'
Art. 34 - Definizione
ed esempi.
Art. 35 - Rilievi di edifici (Tabella F/4).
Art. 36 - Rilievi topografici (Tabella G/4).
Art. 37 - Tabella H/4.
Capo IV
ONORARI A VACAZIONE
Art. 38 - Definizione ed esempi.
Art. 39 - Onorari.
Capo V
ONORARI A DISCREZIONE
Art. 40 - Definizioni.
Art. 41 - Esempi.
Capo VI
PERITI CHIMICI
Art. 42 - Analisi chimiche.
Capo VII
PERITI MINERARI
Art. 43 - Stime di cave
e miniere.
Art. 44 - Prospezione geologica - Visite a permessi minerari
(Tabella I/4).
Capo VIII
PERITI NAUTICI
Art. 45 - Stima di navi (Tabella L/4).
Tabella A/4 - Onorari a percentuale per l'esecuzione di
opere (Art. 18 e seguenti ).
Tabella B/4 - Aliquota delle prestazioni di cui alla tabella
A /4 (Art. 22).
Tabella C/4 - Collaudi opere di terzi (Art. 25).
Tabella D/4 - Parere e perizie estimative (Art. 28).
Tabella E/4 - Onorari per la misura e contabilità
dei lavori (Art. 18).
Tabella F/4 - Onorari per disegni con rilievo di stabili
ed opere edilizie (Art. 35).
Tabella G/4 - Onorari per rilievi e disegni di aree fabbricabili
(Art. 36).
Tabella H/4 - Onorari per disegni con rilievi di terreni
(Art. 37).
Tabella I/4 - (Art. 44).
Tabella L/4 - (Art. 45)
LEGGE
12 marzo 1957, n. 146. - Tariffa professionale dei periti
industriali.
Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali
del perito industriale (1)
Capo I
NORME GENERALI
Oggetto della tariffa
Art. 1
La presente tariffa stabilisce
i criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità
e per la liquidazione delle spese, spettanti al perito
industriale per le prestazioni professionali stragiudiziali
(2).
Circoscrizione
Art. 2
Il perito industriale è tenuto ad applicare la
tariffa vigente ed è soggetto per quanto concerne
la sua applicazione e la liquidazione degli onorari alla
vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella
cui circoscrizione opera (3).
Obbligatorietà
Art. 3
L'applicazione della tariffa è obbligatoria salvo
particolari accordi. I compensi stabiliti nella presente
tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano
alle opere di cui il perito industriale sia l'appaltatore
o il fornitore, qualora il compenso possa intendersi compreso
nell'utile dell'appalto o della fornitura.
Le infrazioni relative all'applicazione della tariffa
sono passibili dei provvedimenti disciplinari sanciti
dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e dagli statuti
dei Collegi secondo la rispettiva competenza: (3
bis).
Classificazione degli Onorari
Art. 4
Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti
alla loro determinazione, vengono distinti nelle seguenti
categorie:
a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo
dell'opera (4);
b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità
di misura (5);
c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.
Tutti i compensi da valutare a percentuale sono calcolati
applicando la seguente formula matematica:
Tr = Ti x (Ir : Ii)t
dove
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale;
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale;
Ir = importo della tariffa ricercata;
Ii = importo della tariffa di riferimento;
t = tangente della retta delle tariffe.
Le prestazioni per importo inferiori a quelli espressi
nelle tabelle saranno valutate a discrezione del professionista
e non potranno essere superiori al primo scaglione di
dette tabelle, quelle per importo superiore con l'applicazione
della superiore formula.
Per importi intermedi la relativa percentuale verrà
calcolata con l'interpolazione lineare.
Addizionali agli onorari
Art. 5
Oltre gli onorari contemplati dall'art. 4 debbono essere
rimborsate al professionista:
a) le indennità e le spese di cui all'art. 6;
b) le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per
inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura
di cui all'art. 39.
Agli onorari a vacazione, debbono essere aggiunte:
1) le indennità e le spese di cui all'art. 6 anche
per i collaboratori;
2) le competenze spettanti ai collaboratori;
3) le eventuali percentuali d'aumento previste dalla presente
tariffa.
Rimborso spese
Art. 6
Le indennità ed i rimborsi spettanti ai periti
industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie
contemplate all'art. 4, sono le seguenti:
a) le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico
vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla
base delle tariffe di 2a classe delle ferrovie dello Stato
per percorso fino a 100 chilometri, di 1a classe delle
ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri
e nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque
percorso e della classe immediatamente inferiore per il
personale di aiuto.
Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi
propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe
chilometriche applicate sul luogo.
Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari,
spetta ai periti ed ai collaboratori, oltre alla vacazione
di cui al successivo art. 38, una indennità di
lire 840 per ogni chilometro del percorso per l'andata
ed il ritorno (6).
b) le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori
sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori;
c) le spese per trasporti e facchinaggio di materiali
e arnesi necessari per le operazioni fuori studio;
d) le spese di bollo e registro, i diritti di Uffici pubblici
e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche,
le spese di scritturazione, cancelleria, riproduzione
di disegni, ecc.
Revisione delle specifiche
Art. 7
E' facoltà del perito industriale e del committente
di chiedere al Consiglio del Collegio il parere sulla
liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale
si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati
relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti
e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo
della liquidazione stessa.
Il parere è espresso dal Consiglio del Collegio,
il quale può valersi, ove lo ritenga opportuno,
dell'opera di speciale Commissione, nominata di volta
in volta.
Per ogni parere richiesto è dovuto al Collegio
dal richiedente oltre al rimborso delle relative spese,
un contributo in ragione dell'1 per cento dell'onorario
liquidato, con un minimo di lire 7.000 ed un massimo di
lire 270.000 oltre al rimborso delle spese (7).
Il parere è comunicato alla parte o alle parti
dal presidente del Collegio su foglio separato contenente
anche l'importo del contributo e delle spese di cui sopra.
Colui che chiede al Consiglio del Collegio il parere su
una liquidazione non può rifiutarsi di versare
il contributo sopra stabilito, anche se ritiene che le
risultanze non siano quelle da lui auspicate.
Quando la richiesta è fatta direttamente da un
Ente pubblico o dall'Autorità giudiziaria, le spese
sono a carico del Collegio. (8)
Proprietà intellettuale
Art. 8
Anche quando sia avvenuto il pagamento della specifica,
e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, le
proprietà dei lavori originali, di disegni, dei
progetti e di quant'altro rappresenti l'opera del perito
industriale, resta sempre riservata a quest'ultimo in
base alle leggi sulla proprietà intellettuale.
Resta salva la facoltà del committente di trarre
di tali progetti quel numero di copie conformi che possono
risultare necessarie per l'esecuzione dei lavori stessi.
La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti
di proprietà intellettuale del professionista per
brevetti, concessioni, ottenute in proprio e simili, che
debbono liquidarsi a parte caso per caso, con accordi
diretti con il cliente.
Incarichi
Art. 9
L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza
dà diritto al perito industriale di esigere un
compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli
onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa
della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della
medesima o al momento delle sopravvenute ragioni d'urgenza
ed il perito industriale lo abbia espletato nel termine
richiesto.
Interruzioni degli incarichi
Art. 10
Qualora il lavoro commesso ed iniziato sia interrotto
per recesso del committente, spetta al professionista
il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente
alla parte di lavoro eseguito e predisposto, come dal
successivo art. 22.
Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento
degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione
non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.
Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista,
determinato da giusta causa, spetta a questi il rimborso
delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte
di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato
utile che ne sia derivato al committente.
In caso di interruzione del lavoro per causa di forza
maggiore o per recesso del perito senza giusta causa,
i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del Codice
civile.
Incarichi collegiali
Art. 11
Quando l'incarico è affidato dal committente a
più professionisti riuniti in Collegio, a ciascuno
dei membri del Collegio è dovuto l'intero compenso
risultante dall'applicazione della presente tariffa o
della più elevata, se del Collegio facciano parte
anche professionisti di altra categoria e non sia possibile
individuare le prestazioni di ciascuno, salvo i compensi
da liquidare separatamente a quelli fra i membri del Collegio
a cui siano affidate separate incombenze.
Varianti ai progetti
Art. 12
Le varianti e le diverse soluzioni di progetti, rese necessarie
da fatti imprevedibili o comunque non dipendenti dalla
volontà del professionista, e quelle richieste
dal committente debbono essere compensate in aggiunta
alle competenze per il progetto originale.
Anticipazione spese ed
onorari
Art. 13
Il professionista ha diritto di chiedere al committente
l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione
all'ammontare presumibile delle spese da eseguire.
Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì
il diritto al pagamento fino alla concorrenza del cumulo
delle spese e del 75 per cento degli onorari spettantigli
secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale
già eseguita.
Il saldo degli onorari e delle spese deve essere versato
al professionista all'atto della cessazione del suo mandato
e comunque non oltre il 45° giorno dalla presentazione
della parcella.
Trascorso tale termine decorreranno, a favore del professionista,
gli interessi legali sulle somme dovute e non pagate.
Deposito spese ed onorari
Art. 14
Nei giudizi arbitrali o peritali il perito industriale
può chiedere il deposito integrale delle spese
ed onorari.
Duplicati degli atti
Art. 15
Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle
spese di scritturazione e riproduzione, spetta al perito
industriale, per diritto di collazione, un compenso in
ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale
è raddoppiata se la richiesta delle copie avviene
dopo 3 anni dalla consegna dell'elaborato.
Contenuto
Art. 16
La specifica deve contenere:
a) la intestazione personale del professionista;
b) la data di emissione;
c) l'indicazione del committente o di chi per esso ha
passato l'ordine ed ha seguito l'espletamento dell'incarico;
d) la specifica delle prestazioni eseguite e delle spese,
indennità, compensi, ecc., secondo l'ordine strettamente
cronologico;
e) le eventuali indicazioni su particolari clausole o
accordi e sul calcolo degli onorari secondo i criteri
di cui alla presente tariffa.
Capo II
ONORARI A PERCENTUALE
(9)
Gruppi di prestazioni
Art. 17
Agli effetti dell'applicazione dell'onorario a percentuale,
le prestazioni del perito industriale si dividono in due
gruppi:
a) Esecuzione di opere.
b) Pareri e perizie estimative.
GRUPPO A - ESECUZIONE
DI OPERE
Oggetto dell'onorario -
Spese a carico del professionista
Art. 18
L'onorario per l'esecuzione di un'opera è comprensivo
di tutto quanto è dovuto al perito industriale
per l'espletamento completo dell'incarico conferitogli
e cioè compilazione del progetto e del preventivo,
stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto,
direzione dei lavori, collaudo e liquidazione.
Sono compensate separatamente, poiché non comprese
nella competenza a percentuale, le seguenti prestazioni:
a) misura e contabilità dei lavori da compensarsi
in base alla tabella E/4;
b) revisione dei prezzi da compensarsi in base all'importo
revisionato nella misura del 25 per cento dell'onorario
dovuto per la misura e la contabilità dei lavori
come dalla tabella E/4;
c) visite ad impianti, opere stabili, ecc., che hanno
analogia con l'oggetto dell'incarico e che siano effettuate
col consenso del committente;
d) trattative preliminari e collaterali per pratiche di
finanziamento, esproprio, con le autorità, e confinanti
ecc., che, per loro natura, escono dalle attribuzioni
normali del progetto o del lavoro;
e) consulenza ed opera di altri professionisti specializzati
(art. 27).
Sono a carico del professionista tutte le spese di ufficio
(sia di concetto che d'ordine), di cancelleria, di copisteria
e di disegno necessarie a rassegnare al committente un
esemplare dell'elaborato (progetto, relazione, capitolato,
rendiconto).
Suddivisione delle opere e incarichi interessanti più
categorie
Art. 19
Agli effetti della determinazione degli onorari le opere
sono suddivise in classi e categorie come descritte nel
seguente elenco con l'avvertenza che, se un incarico professionale
interessa più di una categoria, gli onorari vengono
commisurati separatamente sugli importi dei lavori di
ciascuna categoria e non globalmente.
ELENCO DELLE OPERE
IN CLASSI E CATEGORIE
Classe 1a - Costruzioni
rurali, industriali, civili:
A) Costruzioni informate a grande
semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici
industriali e semplici e senza particolari esigenze tecniche,
capannoni baracche, edifici provvisori di lieve importanza
e simili.
B) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente,
scuole e ospedali di media importanza, case popolari,
organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate
di conglomerato e ferro.
C) Gli edifici di cui alla lettera B) quando siano di
importanza maggiore, o costruzioni di carattere sportivo,
edifici di abitazione civile e di commercio, villini,
edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico.
D) Restauri, trasformazioni, riparazioni, aggiunte e sopraelevazioni
di fabbricati.
Classe 2a - Impianti
industriali completi e cioè: macchinari apparecchi,
servizi generali, ed annessi necessari allo svolgimento
dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi
siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi
industriali:
A) Impianti per le industrie molitorie,
cartarie, alimentari, delle fibre tessili, del legno,
del cuoio e simili.
B) Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione
e distillazione dei combustibili; impianti siderurgici,
metallurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche
di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti
per lavorazione delle pietre, impianti per le industrie
della fermentazione chimico-alimentare, tintoria e stamperia
di tessili.
C) Impianti dell'industria chimica organica, dell'industria
speciale, impianti per la preparazione e il trattamento
dei minerali, per la coltivazione e la sistemazione della
cave miniere.
Classe 3a - Impianti
di servizi generali interni, concernenti stabilimenti
industriali, costruzioni civili, navi e miniere, e cioè
macchinari, apparecchi ed annessi non strettamente legati
al diagramma tecnologico e non facenti parte di opere
complessivamente considerate nelle precedenti classi:
A) Impianti di distribuzione di acqua, di combustibile
liquido e gassoso nell'interno di edifici, di navi, per
scopi industriali, impianti sanitari, impianti fognatura
domestica o industriale e opere relative al trattamento
delle acque di rifiuto.
B) Impianti per la produzione e distribuzione del freddo,
dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento,
di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici.
C) Impianti di illuminazione, telefonici, di segnalazione,
di controllo ecc. (10).
Classe 4a - Impianti elettrici:
A)Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica
edell'elettrometallurgica;
B)Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione
e di conversione, impianti di trazione elettrica;
C) Impianti di stazione, linee e reti per trasmissioni
e distribuzione di energia elettrica, telegrafica, telefonica
e radiotecnica.(10)
Classe 5a - Macchine
apparecchi e loro parti.
Classe 6a - Ferrovie
e strade ordinarie, manufatti, isolati, impianti teleferici.
Classe 7a - Impianti per provvista, condotta, distribuzione
di acqua, fognature urbane.
Per quanto non specificato nel presente articolo si procede
per analogia.
Applicazione della tabella A/4
Art. 20
Quando per l'esecuzione delle opere indicate nell'elenco
il professionista presta la sua assistenza all'intero
svolgimento dell'opera dalla compilazione del progetto
alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione,
le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale
del consuntivo lordo dell'opera come indicato nella seguente
tabella A/4.
Per cosuntivo lordo dell'opera s'intende la somma di tutti
gli importi delle fatture e note delle varie imprese o
ditte per lavori o forniture computati al lordo degli
eventuali ribassi, aumentata dagli eventuali importi suppletivi
accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo
e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni
che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse
avere fatto per qualsiasi ragione, sia in sede di conto
finale o di collaudo. L'applicazione della tabella per
importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione
linear
Discriminanti e maggiorazioni
Art. 21
E' esclusa dall'obbligo del professionista, salvo speciali
accordi, l'assistenza giornaliera e continua dei lavori.
Il professionista ha il diritto ad un maggiore compenso,
da valutarsi discrezionalmente entro il limite del 50
per cento della quota spettante per la direzione dei lavori
quando per mancanza di personale di sorveglianza e di
controllo, o per essere i lavori eseguiti in economia,
la direzione dei lavori richieda da parte del professionista
un impegno personale maggiore del normale.
La tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità
può a seconda degli accordi col committente, essere
espletata sia dal professionista che da persona di comune
fiducia del medesimo e del committente ed in ogni modo,
compensata separatamente a norma dell'art. 18. Ove le
contabilizzazioni siano espletate dal professionista,
gli onorari relativi sono decurtati di un terzo, semprechè
allo stesso professionista spetti il compenso di cui al
precedente comma.
Onorari per prestazioni parziali (Tabella B/4)
Art. 22
Se le prestazioni professionali non comprendono il compimento
totale dell'opera, ma si riferiscono ad alcune funzioni
parziali, alle quali sia stato originariamente limitato
l'incarico, la valutazione dell'onorario è fatta
sulla base delle aliquote specificate nella tabella B/4
aumentate del 25 per cento.
Il computo viene fatto sull'importo consuntivo lordo dell'opera,
o, in mancanza, sul suo attendibile preventivo.
Nel caso di sospensione dell'incaricato, il compenso si
valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali
al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo
della parte di opera progettata e non eseguita, facendone
il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione
come è detto sopra.
Onorari integrali per prestazioni incomplete (Tabella
A/4)
Art. 23
Gli onorari di cui alla tabella A/4 sono dovuti integralmente
anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero
incarico non siano eseguite alcune delle particolari operazioni
specificate all'art. 22 (tabella B/4) sempreché
la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse
corrispondenti, a termine della tabella B/4 non superi
il valore di 0,20.
Onorari per collaudi e
liquidazioni
Art. 24
Qualora al professionista sia affidato anche il collaudo
tecnico dell'opera da lui diretta e liquidata, incarico
ammissibile entro i limiti stabiliti dalla legge, la relativa
aliquota della tabella B/4 verrà aumentata del
50 per cento; se gli sia affidata la sola liquidazione
di opere eseguite da altri la relativa aliquota è
aumentata del 100 per cento.
Onorari per soli collaudi
Art. 25
Per il professionista incaricato del solo collaudo di
opere progettate, dirette e liquidate da altri, l'onorario
è regolato dalla tabella C/4, applicando le percentuali
della prima o della seconda colonna a secondo che si tratti
della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame
e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle
riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparo
della spesa a carico di vari condomini coutenti, ecc.,
in proporzione delle quote di proprietà o carature
a termine delle disposizioni vigenti.
Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere
applicate anche sull'importo delle riserve discusse indipendentemente
dal loro accoglimento.
Norme per l'esecuzione
dei collaudi
Art. 26
Il collaudo deve essere eseguito in conformità
delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione
delle opere statali con la compilazione del verbale di
visita dei lavori, della relazione del collaudo, del certificato
di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni
sorte durante l'esecuzione dei lavori.
Consulenza di altri professionisti
Art. 27
Quando con il consenso del committente o per specifica
competenza (ad esempio calcolo cementi armati), si ritenga
necessario di ricorrere all'opera ed al consiglio di altri
professionisti, questi hanno diritto al loro compenso
indipendentemente dalle competenze del professionista
incaricato (art. 11 e18).
GRUPPO B - PARERI
E PERIZIE ESTIMATIVE
DI BENI MOBILI ED IMMOBILI E DI DANNI
Perizie estimative e loro
definizioni
Art. 28
Le stime di beni mobili ed immobili (escluse cave, miniere
e navi), si distinguono in:
Tabella D/4: Onorari:
a) Parere estimativo: che è la stima sintetica
delle cose in oggetto ed è dato in forma verbale
o scritta, senza formalità di presentazione;
b) Perizia estimativa normale: che è la stima sommaria
delle cose in oggetto basata sulla valutazione degli elementi
fondamentali sintetici e fatta con breve relazione corredata
di computi e tipi di massima, se occorrono;
c) Perizia estimativa particolareggiata: che è
la stima basata sulla valutazione analitica delle singole
parti della cosa in oggetto ed è redatta in forma
di relazione corredata da computi e distinte descrizioni
delle stesse singole parti.
Gli onorari sono stabiliti a percentuale della tabella
D/4 oltre le integrazioni di cui gli art. 5 e 6.
Onorari per stime di importi
non compresi in tabella
Art. 29
Per importi inferiori alle lire 500.000 gli onorari sono
valutati a discrezione, ma non saranno mai superiori a
quelli delle corrispondenti prestazioni per importi di
lire 500.000.
Per importi superiori a lire 100.000.000 gli onorari sono
stabiliti mediante accordi fra le parti (14).
Danni causati da sinistri
Art. 30
Gli onorari di cui agli articoli precedenti possono essere
raddoppiati quando trattasi della stima in contraddittorio
o arbitrale di danni causati da un sinistro di qualunque
natura, salvo le maggiori aggiunte cui il professionista
avesse diritto per particolari condizioni di ambiente,
di disagio, di pericolosità, ecc.
Perizie divisionali
Art. 31
Per le perizie divisionali, e per quelle che richiedono
diverse valutazioni per lo stesso oggetto, l'onorario
dovuto è la somma degli onorari dovuti per le singole
prestazioni.
Inventari o consegne
Art. 32
L'onorario per la compilazione di inventario o consegne
senza determinazione del valore per beni stabili urbani
e per impianti industriali redatti sulla scorta di precedenti
consegne si commisura in ragione del 6,6 per cento del
canone d'affitto e di noleggio lordi annui, reale o presunto
(11).
Per altri oggetti, merci, materiali, ecc., si valuta a
discrezione. Quando l'impostazione avvenga ex novo, l'onorario
è aumentato del 30 per cento.
Prospetti e bilanci -
Migliorie straordinarie
Art. 33
L'onorario per i prospetti riassuntivi degli elementi
da portarsi a confronto nei bilanci di consegna o riconsegna
(sommari del consegnato o riconsegnato e conseguenti conteggi
di debito e credito) sia per i beni stabili urbani che
per gli impianti industriali è valutato sul cumulo
delle due partite finali di debito e credito, applicandosi
a questo cumulo le aliquote delle perizie particolareggiate
(art. 28; lettera c) oltre il 4,2 per cento sul canone
lordo di affitto del primo anno di locazione, salvo il
caso di affitti eccezionali (come ad esempio per stabili
centrali di grandi città, nel qual caso l'aggiunta
viene ridotta discrezionalmente) (12).
I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di
miglioria straordinarie sono determinati in aggiunta ai
precedenti criteri dell'art. 28 delle perizie estimative.
Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio l'onorario
per le valutazioni dei debiti e crediti è suscettibile
di aumento fino al 50 per cento.
Capo III
ONORARI A QUANTITA'
Definizione ed esempi
Art. 34
L'onorario deve essere valutato in ragione dell'unità
di misura in tutte quelle prestazioni di carattere normale
nelle quali la quantità entra come elemento principale
di valutazione.
Sono in particolare da considerarsi tali:
a) disegni dal vero;
b) lavori topografici preparati e preliminari di altri
lavori;
c) visite e prove idrauliche o a caldo di generatori di
vapore e di recipienti soggetti a pressione;
d) analisi chimiche, prove tecnologiche, e merceologiche
di competenza dei periti industriali chimici, tessili
e tintori.
Rilievi di edifici (Tabella
F/4)
Art. 35
L'onorario per un disegno dal vero del prospetto, della
pianta e delle sezioni di un edificio è determinato
in ragione dell'area della parte rilevata come dalla tabella
F/4.
Il rilievo ed il disegno di particolari ornamentali è
a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui all'art.
6.
Rilievi topografici (Tabella
G/4)
Art. 36
L'onorario per il rilievo di aree fabbricabili è
determinato dalla tabella G/4, salvi i rimborsi o compensi
di cui agli art. 5, 6 e 38.
Tabella H/4
Art. 37
L'onorario per un lavoro topografico planimetrico o altimetrico
di un complesso di terreni è determinato in ragione
dell'area, o dell'estensione come alla tabella H/4.
La spesa per lo sgombero della visuale e per il materiale
occorso per i tracciamenti è a carico del committente,
oltre ai rimborsi di cui agli articoli 5, 6 e 38.
I rilievi di zone per la costruzione di strade e canali
o di strade e canali esistenti, si valutano per superfici
rilevate in base alla effettiva larghezza media della
zona rilevata ed applicando un aumento del 20 per cento
sulla tabella.
Per profili longitudinali compenso addizionale da lire
13.500 a lire 27.000 l'ettometro a seconda della natura
e situazione del terreno (13).
Capo IV
ONORARI A VACAZIONE
Definizione ed esempi
Art. 38
Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo
e computati a vacazione nelle prestazioni di carattere
normale per le quali il tempo concorre come elemento precipuo
di valutazione, come:
a) rilievi di qualunque natura, esclusi, quelli contemplati
in altra parte della presente tariffa, comprese le formazioni
dei tipi ed il computo delle aree da fabbrica negli abitati,
le competenze per le trattative con le autorità
o con terzi, le pratiche per espropri, locazioni e simili;
b) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per
gli accessi ai lavori o ai convegni, o per i sopralluoghi
in genere;
c) le varianti ai progetti di massima, durante il corso
dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che
il professionista non poteva prevedere o indipendenti
dalla sua volontà;
d) accertamenti dei danni in caso di sinistri marittimi;
e) visite agli scafi delle navi e galleggianti dei loro
apparati motori e delle loro parti complementari;
f) assistenza a prove tecnologiche di laboratorio o di
officina, a prove idrauliche, a saggi ed analisi chimiche,
tessili, tintorie, ecc.;
g) assistenza a prove di funzionamento per collaudo di
macchine motrici od operatrici.
Onorari
Art. 39
Gli onorari sono stabiliti per il professionista incaricato,
in ragione di lire 15.000 per ogni ora o frazione di ora,
oltre al 60% di L. 15.000 all'ora per ogni aiuto di concetto
(14).
Quando questo onorario è integrativo di quelli
a percentuale od a quantità, il compenso è
ridotto a metà.
Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio,
di notte, all'estero, detti compensi possono essere aumentati
fino ad un massimo del 60 per cento (15).
Le prestazioni a vacazione, si computano in base al tempo
effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione
si calcola una vacazione. Non si possono chiedere di regola
meno di due e più di 10 vacazioni al giorno, salvo
i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne
(16).
Capo V
ONORARI A DISCREZIONE
Definizioni
Art. 40
L'onorario è valutato a discrezione del perito
industriale, in via generale, per tutte quelle prestazioni
che per la loro natura, la entità delle trattazioni
e la particolare specializzazione del professionista non
possono essere compensate con i criteri della percentuale,
della quantità e del tempo.
Esempi
Art. 41
In particolare sono da valutarsi a discrezione:
a) consulenza e pareri tecnici orali o per corrispondenza;
b) lavori di opere d'importo inferiore a lire 500.000;
c) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti
di sistemi di produzione, costruzione e di impianti;
d) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione;
e) organizzazione scientifica del lavoro;
f) perizie estimative di beni in forma di parere verbale
e di lettera, memorie, e perizie stragiudiziali in tema
di responsabilità civile o penale, consulenza su
brevetti;
g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni
per servitù , diritti di acqua, riconfinazioni;
h) opere di consolidamento;
i) studio della causa originaria di un sinistro o di un
danno generale;
l) rilievi e conferenze per lavori preliminari non seguiti
da ordinazioni;
m) prove, analisi e saggi di carattere tecnologico che
presentano particolare difficoltà di elaborazione
o di uso non comune;
n) ripartizione delle spese di costruzione, riforma, manutenzione,
ecc., fra condomini, comproprietari, utenti, ecc.;
o) le pratiche presso gli enti pubblici (provincia, comune,
catasto, imposte, registro, ecc.), compresi i frazionamenti
catastali di soli beni ed immobili urbani entro i limiti
in cui queste prestazioni rientrino nella competenza del
perito industriale.
Nella determinazione dell'onorario devesi avere particolare
riguardo alla competenza specifica del professionista.
In ogni caso l'onorario non potrà mai essere inferiore
a quello che risulterebbe da un possibile computo a vacazione.
Capo VI
PERITI CHIMICI
Analisi chimiche
Art. 42
Non essendo possibile determinare un elenco completo di
tutte le analisi che potrebbero essere richieste ai periti
chimici, si stabilisce che, salvo il caso di analisi di
particolare importanza per le quali gli onorari vengono
di volta in volta concordati fra le parti, per ogni analisi
semplice (ricerca qualitativa e determinazione quantitativa
di un elemento), al perito industriale deve essere corrisposto
un minimo di lire 25.000 (17).
Capo VII
PERITI MINERARI
Stime di cave e miniere
Art. 43
L'onorario per la compilazione della stima di una cava
o di una miniera, corredata dalle descrizioni dei luoghi,
del bacino geologico e delle costruzioni dei cantieri
e degli impianti industriali annessi, viene liquidato
in base alle seguenti percentuali con un minimo di lire
83.500 (18)
Fino a L. 10.000.000 2,125%
L. 20.000.000 1,912%
L. 50.000.000 1,700%
L. 100.000.000 1,487%
L. 250.000.000 1,275%
L. 500.000.000 1,000%
oltre L. 500.000.000 0,700% (19)
Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.
L'onorario viene determinato applicando dette percentuali
al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni,
dei cantieri e degli impianti industriali, quando la stima
delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è
fatta in modo sintetico.
Quando invece si richiede una stima meno sommaria, e cioè
una stima particolareggiata, l'onorario dovuto per la
stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali
suesposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto
per la stima della costruzione dei cantieri o degli impianti
viene liquidato, a parte od in aggiunta, con le norme
di cui all'art. 28.
Prospezione geologica e mineraria
Visite a permessi minerari (Tabella
I/4)
Art. 44
L'onorario per la prospezione geologica e mineraria di
una regione con determinazione geognostica tracciata su
topografia al 50.000 e relativa relazione, quello per
la visita a permessi minerari in lavorazione a miniere
tanto in esercizio che inattive con relazione sulla geognosia
del suolo, del territorio, sui giacimenti e su tutti i
lavori accessibili, è determinato in ragione della
superficie e del volume, come da tabella I/4.
Capo VIII
PERITI NAUTICI
Stima di navi (Tabella
L/4)
Art. 45
L'onorario per la stima di una nave è determinato
in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo
di bastimento, come da tabella I/4.
(1) La presente tariffa è stata aggiornata ai sensi
ed in conformità delle variazioni stabilite e previste
dalla Legge e dai Decreti seguenti:
I) Legge 7 marzo 1967, n. 118 - (Gazz. Uff. 25 marzo 1967,
n. 76).
II) Decreto Ministeriale 30 ottobre 1969 - (Gazz. Uff.
14 novembre 1969, n. 288).
III) Decreto Ministeriale 6 luglio - (Gazz. Uff. 4 agosto
1973, n. 201).
IV) Decreto Ministeriale 26 febbraio 1977 - (Gazz. Uff.
3 marzo 1977, n. 60).
V) Decreto Ministeriale 15 gennaio 1981 - (Gazz. Uff.
17 febbraio 1981, n. 16).
VI) Decreto Ministeriale 14 aprile 1987 - (Gazz. Uff.
21 maggio 1987, n. 116).
VII) La presente tariffa è stata maggiorata ai
sensi del nuovo D. M. n. 250 del 28-2-94 - (Gazz. Uff.
n. 96 del 27-4-94).
(2) V. art. 2222 e seg. Cod. Civ.: Del lavoro autonomo
e art. 2229 e seg; C.C. : Delle professioni intellettuali.
-Art. 2751, n. 5 C.C.: privilegio generale su mobili per
le retribuzioni dei professionisti.
-Art. 2596, n. 2 e seg. C.C: prescrizione presuntiva (triennale)
del diritto dei professionisti al compenso dell'opera
prestata e al rimborso delle spese.
-Art. 633, n. 3 e seg. C.C.: procedimento di ingiunzione
per il pagamento di onorari.
(3) V. art. 2233 C.C.
(3 bis) vedi nota (9) art. 17.
(4) I compensi a percentuale sono compensi che vengono
determinati in base ad una percentuale che decrescente,
secondo scaglioni o iperbole, al crescere dell'importo
delle opere cui la prestazione si riferisce e subiscono
due variazioni di segno opposto:
a) da un lato aumentano nominalmente, in quanto con il
passare degli anni la stessa opera subisce un aumento
di valore;
b) dall'altro diminuiscono a seguito del ridotto potere
d'acquisto della moneta.
Inoltre le prestazioni di cui agli art. 18 (tab. E/4)
- 19 (tab. A/4) - 25 (tab. C/4) - 28 (tab. D/4) prevedono
che il compenso venga stabilito secondo un'iperbole determinata
con la seguente formula matematica in percentuale decrescente
al crescere dell'importo.
(5) Compensi a quantità sono i compensi che vengono
stabiliti in importo fisso in base alla quantità
di lavoro eseguito, per cui non essendo ancorati all'entità
economica delle opere cui la prestazione si riferisce
occorre precisare che:
1) alcune prestazioni sono compensate in misura fissa
e quindi esposte all'erosione della svalutazione monetaria
e sono le tariffe contemplate negli art.6 III comma; 7;
37 IV comma; 42; 43 primo comma.
2) altre prestazioni sono compensate in misura percentuale
fissa sull'importo cui le prestazioni stesse si riferiscono
e quindi non sono influenzate dal fenomeno precedente
e sono contemplate negli art. 7; 15; 32; 33.
Inoltre le prestazioni di cui agli art. 35 (tab. F/4)
- 36 (tab. g/4) - 37 (tab. H/4) - 44 (tab. I/4) - 45 (tab.
L/4) prevedono onorari di importo fisso influenzabile
dalla svalutazione monetaria.
(6) Originariamente l'indennità era di L. 50)
(7) Originariamente era detto: "con un minimo di
L. 250 ed un massimo di L. 400".
(8) Professioni - Onorari - Procedimento di liquidazione
- Opposizione - Credito riguardante onorari per prestazioni
professionali - Onere della prova a carico del professionista
- Contenuto - Valore della parcella - Professioni - Periti
industriali - Competenza professionale - Progettazione
di edifici di modeste proporzioni e senza particolari
esigenze tecniche - Giudizio sulle caratteristiche dell'edificio
progettato - Competenza del giudice di merito. In sede
di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di
prestazioni professionali, incombe pur sempre al professionista
l'onere di provare, oltre al conferimento dell'incarico,
l'effettività delle prestazioni indicate nella
parcella; invero, il parere, espresso sulla parcella stessa
dal competente organo professionale, costituisce un mero
controllo sulla corrispondenza delle voci elencate a quelle
previste nella tariffa. Ai fini della determinazione della
competenza professionale dei periti industriali, il giudizio
se l'opera rientri o non rientri entro i limiti della
costruzione di edifici di modeste proporzioni e senza
particolari esigenze tecniche (che l'art. 19 L. 12 marzo
1957 n°. 146, consente di progettare a tale categoria
di professionisti), concertandosi in un apprezzamento
di fatto, è demandato esclusivamente al giudice
di merito. (Cass. Civ. 326 del 3 febbraio1969 - Sez. I).
(9) Art. 3 - Per i lavori da liquidarsi
a percentuale, il professionista ha la facoltà
di percepire i compensi accessori e gli eventuali compensi
a vacazione a norma degli articoli 5, 6, 7, 38 e 39 della
tariffa, ovvero di conglobare tutti i suddetti compensi
in una cifra che non potrà superare il 60 per cento
degli onorari a percentuale.
In caso di disaccordo con il committente, la percentuale
di tale conglobamento sarà determinata dal consiglio
del collegio, in ogni caso entro il predetto limite massimo.
(D.M. 30-X-1969 in Gazz. Uff. n. 288 del 14-XI-1969).
(10) Alla terza classe c) appartengono anche gli impianti
di trasmissione e distribuzione di energia. L'Assemblea
Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 16/XII/1983
con voto n. 228 ha dichiarato che "Esulano dal campo
professionale dell'architetto, in quanto non si configurano
come opere di edilizia civile di cui all'art. 52 del R.D.
23/X/1925 n. 2537, le costruzioni stradali, le opere igienico
- sanitarie (acquedotti e fognature), gli impianti elettrici
e le opere idrauliche".
(11) Originariamente l'aliquota era del 3%, ora deve applicarsi
la formula prevista dall'art. 2 del D.M.
(12) Originariamente l'aliquota era del 2%
(13) Originariamente gli importi erano "da L. 800
a L. 1.600".
(14) Originariamente gli onorari erano rispettivamente
di L. 800 e di L. 500.
(15) Occorre applicare la formula prevista all'art. 2
del D.M.
(16) L'urgenza deve essere documentata o espressamente
indicata nel mandato.
(17) Originariamente l'importo era di L. 1.500.
(18) Originariamente il minimo era di L. 5.000.
(19) Originariamente le aliquote erano nell'ordine: 1,00
- 0,90 - 0,80 - 0,70 - 0,60 - 0,40 - 0,10 per cento.
TABELLA A/4
ONORARI A PERCENTUALE PER ESECUZIONI
COMPLETE DI OPERE
(Articolo 19)
| Importo delle opere |
CLASSE I Costruzioni Edilizie |
CLASSE II Imp. industriali completi |
CLASSE III Imp. di servizi gen. |
| A t=-0,20 |
B t=-0,20 |
C vt=-0,20 |
D t=-0,20 |
A t=-0,26 |
B t=-0,26 |
C t=-0,26 |
A t=-0,30 |
B t=-0,30 |
C t=-0,30 |
| 5.000.000 |
8,1800 |
10,7334 |
11,6146 |
16,0888 |
8,0255 |
9,6412 |
14,6738 |
16,1652 |
18,7952 |
25,1473 |
| 10.000.000 |
7,1211 |
9,3440 |
10,1111 |
14,0061 |
6,7020 |
8,0513 |
12,2539 |
13,1302 |
15,4796 |
20,1448 |
| 15.000.000 |
6,5664 |
8,6162 |
9,3236 |
12,9151 |
6,0315 |
7,2457 |
11,0279 |
11,6264 |
13,8183 |
17,6935 |
| 20.000.000 |
6,1993 |
8,1344 |
8,8023 |
12,1930 |
5,5968 |
6,7235 |
10,2331 |
10,6650 |
12,7488 |
16,1374 |
| 30.000.000 |
5,7164 |
7,5008 |
8,1166 |
11,2433 |
5,0368 |
6,0508 |
9,2092 |
9,4435 |
11,3806 |
14,1737 |
| 40.000.000 |
5,3968 |
7,0814 |
7,6628 |
10,6146 |
4,6738 |
5,6147 |
8,5455 |
8,6627 |
10,4998 |
12,9272 |
| 50.000.000 |
5,1612 |
6,7723 |
7,3283 |
10,1513 |
4,4104 |
5,2983 |
8,0639 |
8,1018 |
9,8639 |
12,0363 |
| 70.000.000 |
4,8253 |
6,3316 |
6,8514 |
9,4907 |
4,0409 |
4,8544 |
7,3884 |
7,3239 |
8,9770 |
10,8076 |
| 100.000.000 |
4,4931 |
5,8957 |
6,3797 |
8,8373 |
3,6830 |
4,4245 |
6,7340 |
6,5807 |
8,1238 |
9,6419 |
| 150.000.000 |
4,1431 |
5,4364 |
5,8828 |
8,1489 |
3,3145 |
3,9818 |
6,0603 |
5,8270 |
7,2519 |
8,4686 |
| 200.000.000 |
3,9115 |
5,1325 |
5,5538 |
7,6933 |
3,0757 |
3,6949 |
5,6235 |
5,3452 |
6,6907 |
7,7238 |
| 300.000.000 |
3,6068 |
4,7327 |
5,1212 |
7,0940 |
2,7679 |
3,3252 |
5,0609 |
4,7330 |
5,9726 |
6,7840 |
| 400.000.000 |
3,4051 |
4,4681 |
4,8349 |
6,6974 |
2,5685 |
3,0855 |
4,6961 |
4,3416 |
5,5104 |
6,1873 |
| 500.000.000 |
3,2565 |
4,2731 |
4,6239 |
6,4051 |
2,4237 |
2,9116 |
4,4314 |
4,0605 |
5,1766 |
5,7609 |
| 700.000.000 |
3,0446 |
3,9950 |
4,3230 |
5,9882 |
2,2207 |
2,6677 |
4,0602 |
3,6706 |
4,7112 |
5,1729 |
| 1.000.000.000 |
2,8350 |
3,7199 |
4,0253 |
5,5759 |
2,0240 |
2,4314 |
3,7006 |
3,2982 |
4,2634 |
4,6149 |
SEGUE TABELLA A/4
ONORARI A PERCENTUALE PER ESECUZIONI
COMPLETE DI OPERE
|
Importo delle opere |
CLASSE
IV
Impianti elettrici |
CLASSE
V |
CLASSE
VI
Ferrovie e strade |
CLASSE
VII |
|
A |
B |
C |
Macchine ed appar. |
Strade ferrovie pianura collina canali |
Strade ferrovie in montagna |
Manuf. stradali e per opere idraul. |
Acqued. e fognature |
|
t = - 0,35 |
t = - 0,35 |
t = - 0,35 |
t = - 0,25 |
t = - 0,25 |
t = - 0,25 |
t = - 0,25 |
t = - 0,25 |
|
5.000.000 |
17,6475 |
14,1180 |
7,2943 |
10,2662 |
8,0995 |
12,1492 |
12,6394 |
9,6156 |
|
10.000.000 |
13,8459 |
11,0767 |
5,7230 |
8,6328 |
6,8108 |
10,2162 |
10,6284 |
8,1986 |
|
15.000.000 |
12,0141 |
9,6112 |
4,9658 |
7,8006 |
6,1543 |
9,2314 |
9,6039 |
7,4686 |
|
20.000.000 |
10,8633 |
8,6906 |
4,4902 |
7,2593 |
5,7272 |
8,5908 |
8,9374 |
6,9904 |
|
30.000.000 |
9,4260 |
7,5408 |
3,8961 |
6,5595 |
5,1751 |
7,7627 |
8,0758 |
6,3680 |
|
40.000.000 |
8,5232 |
6,8185 |
3,5229 |
6,1043 |
4,8160 |
7,2240 |
7,5154 |
5,9603 |
|
50.000.000 |
7,8828 |
6,3063 |
3,2582 |
5,7731 |
4,5547 |
6,8320 |
7,1076 |
5,6621 |
|
70.000.000 |
7,0071 |
5,6057 |
2,8963 |
5,3073 |
4,1872 |
6,2808 |
6,5342 |
5,2404 |
|
100.000.000 |
6,1847 |
4,9478 |
2,5564 |
4,8546 |
3,8300 |
5,7450 |
5,9768 |
4,8277 |
|
150.000.000 |
5,3665 |
4,2932 |
2,2181 |
4,3866 |
3,4608 |
5,1912 |
5,4006 |
4,3978 |
|
200.000.000 |
4,8524 |
3,8820 |
2,0057 |
4,0822 |
3,2206 |
4,8310 |
5,0259 |
4,1163 |
|
300.000.000 |
4,2105 |
3,3684 |
1,7403 |
3,6887 |
2,9102 |
4,3653 |
4,5414 |
3,7497 |
|
400.000.000 |
3,8072 |
3,0457 |
1,5736 |
3,4327 |
2,7082 |
4,0623 |
4,2262 |
3,5097 |
|
500.000.000 |
3,5211 |
2,8169 |
1,4554 |
3,2465 |
2,5613 |
3,8419 |
3,9969 |
3,3341 |
|
700.000.000 |
3,1299 |
2,5040 |
1,2937 |
2,9845 |
2,3547 |
3,5320 |
3,6745 |
3,0858 |
|
1.000.000.000 |
2,7626 |
2,2101 |
1,1419 |
2,7299 |
2,1538 |
3,2307 |
3,3610 |
2,8428 |
TABELLA B/4
ALIQUOTA DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALLA TABELLA A/4
(Articolo 22)
|
PRESTAZIONI PARZIALI Frazionamento della unità
Percentuale
della prestazione totale di cui alla tabella A/4
|
CLASSI delle OPERE (Art. 19)
|
|
I
A, B, C, D
Costruzioni
edili |
II
B, C
Impianti industriali
|
III
A, B, C
Impianti ser.generali
|
IV
A, B, C
Impianti elettrici
|
V
Macchine ecc.
|
VI
Ferrovie, strade,
ecc
|
VII
Acqua, fogne
|
| Progetto di
massima |
0,10* |
0,12 |
0,12 |
0,08 |
0,12 |
0,07 |
0,10 |
| Preventivo sommario
|
0,05 |
0,03 |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
| Progetto definitivo
|
0,25 |
0,22 |
0,22 |
0,18 |
0,30 |
0,15 |
0,15 |
| Preventivo particolareggiato
|
0,12 |
0,10 |
0,10 |
0,07 |
0,07 |
0,12 |
0,05 |
| Disegni costruttivi
|
0,10 |
0,08 |
0,08 |
0,05 |
0,08 |
0,10 |
0,12 |
| Capitolati,
contratti di appalto |
0,03 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
- |
0,08 |
0,10 |
| Direzione tecnica
dei lavori |
0,25 |
0,15 |
0,15 |
0,20 |
0,15 |
0,25 |
0,25 |
| Prove di officina
|
- |
- |
- |
- |
0,12 |
- |
- |
| Collaudo (sola
assistenza) (v.art.24) |
0,03 |
0,15 |
0,15 |
0,20 |
0,13 |
0,05 |
0,05 |
| Liquidazione
lavori |
0,07 |
0,05 |
0,05 |
0,10 |
- |
0,15 |
0,15 |
| |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
(*)
Progetti di massima e piani planovolumetrici di utilizzazione
di aree lottizzabili.
TABELLA C/4
COLLAUDI E OPERE DI TERZI
(Articolo 25)
|
IMPORTO DELLE OPERE |
per ogni 100 lire d’importo |
|
A
Collaudo ed
esame atti contabili
t=-0,22 |
B
collaudo ed
esami atti contab. spese fra Cond.
t=-0,20 |
| 5.000.000
|
0,4526
|
0,7230
|
| 10.000.000
|
0,3886
|
0,6294
|
| 15.000.000
|
0,3554
|
0,5804
|
| 20.000.000
|
0,3336
|
0,5479
|
| 30.000.000
|
0,3052
|
0,5052
|
| 40.000.000
|
0,2864
|
0,4770
|
| 50.000.000
|
0,2727
|
0,4562
|
| 70.000.000
|
0,2533
|
0,4265
|
| 100.000.000
|
0,2342
|
0,3971
|
| 150.000.000
|
0,2142
|
0,3662
|
| 200.000.000
|
0,2010
|
0,3457
|
| 300.000.000
|
0,1839
|
0,3188
|
| 400.000.000
|
0,1726
|
0,3010
|
| 500.000.000
|
0,1643
|
0,2878
|
| 700.000.000
|
0,1526
|
0,2691
|
| 1.000.000.000
|
0,1411
|
0,2506
|
TABELLA D/4
PARERE E PERIZIE ESTIMATIVE
(Articolo 28)
|
VALORE STIMATO |
Impianti elettrici |
Macchinari, apparecchi e loro parti |
Materiale e prodotti tessili Macchinari impianti
tessili |
Pellett. e cuoi |
|
Parere estimativo |
Perizia normale |
Parere estimativo |
Perizia normale |
Parere estimativo |
Perizia normale |
Greggi e conciati calzaturieri |
|
t = - 0,28 |
t = - 0,28 |
t = - 0,28 |
t = - 0,28 |
t = - 0,45 |
t = - 0,45 |
t = - 0,45 |
|
500.000 |
- |
- |
- |
- |
3,2097 |
7,9013 |
7,9013 |
|
1.000.000 |
- |
- |
- |
- |
2,3496 |
5,7841 |
5,7841 |
|
2.000.000 |
- |
- |
- |
- |
1,7200 |
4,2342 |
4,2342 |
|
5.000.000 |
1,4243 |
3,0441 |
1,4243 |
2,0666 |
1,1388 |
2,8035 |
2,8035 |
|
10.000.000 |
1,1730 |
2,5071 |
1,1730 |
1,7020 |
0,8337 |
2,0523 |
2,0523 |
|
15.000.000 |
1,0472 |
2,2380 |
1,0472 |
1,5194 |
0,6946 |
1,7100 |
1,7100 |
|
20.000.000 |
0,9661 |
2,0648 |
0,9661 |
1,4018 |
0,6103 |
1,5023 |
1,5023 |
|
30.000.000 |
0,8624 |
1,8432 |
0,8624 |
1,2513 |
0,5085 |
1,2518 |
1,2518 |
|
40.000.000 |
0,7957 |
1,7006 |
0,7957 |
1,1545 |
0,4468 |
1,0998 |
1,0998 |
|
50.000.000 |
0,7475 |
1,5976 |
0,7475 |
1,0846 |
0,4041 |
0,9947 |
0,9947 |
|
70.000.000 |
0,6803 |
1,4539 |
0,6803 |
0,9870 |
0,3473 |
0,8549 |
0,8549 |
|
100.000.000 |
0,6156 |
1,3157 |
0,6156 |
0,8932 |
0,2958 |
0,7282 |
0,7282 |
|
150.000.000 |
0,5496 |
1,1745 |
0,5496 |
0,7974 |
0,2465 |
0,6067 |
0,6067 |
|
200.000.000 |
0,5070 |
1,0836 |
0,5070 |
0,7357 |
0,2165 |
0,5331 |
0,5331 |
|
300.000.000 |
0,4526 |
0,9673 |
0,4526 |
0,6567 |
0,1804 |
0,4441 |
0,4441 |
|
400.000.000 |
0,4176 |
0,8925 |
0,4176 |
0,6059 |
0,1585 |
0,3902 |
0,3902 |
|
500.000.000 |
0,3923 |
0,8384 |
0,3923 |
0,5692 |
0,1434 |
0,3529 |
0,3529 |
|
700.000.000 |
0,3570 |
0,7630 |
0,3570 |
0,5180 |
0,1232 |
0,3033 |
0,3033 |
|
1.000.000.000 |
0,3231 |
0,6905 |
0,3231 |
0,4688 |
0,1050 |
0,2584 |
0,2584 |
SEGUE
TABELLA D/4
PARERE E PERIZIE ESTIMATIVE
(Articolo 28)
|
VALORE STIMATO |
Costruzioni
Rurali civili industriali |
Impianti industriali completi |
Impianti generali
|
Servizi interni
|
|
Parere estimativo |
Perizia estimativa normale |
Perizia estimativa particolare |
Parere estimativo |
Perizia normale |
Parere estimativo |
Perizia normale |
|
t = - 0,28 |
t = - 0,28 |
t = - 0,28 |
t = - 0,35 |
t = - 0,35 |
t = - 0,28 |
t = - 0,28 |
|
5.000.000 |
0,7260 |
1,8432 |
3,0420 |
1,7141 |
3,4622 |
2,0012 |
4,6137 |
|
10.000.000 |
0,5979 |
1,5180 |
2,5054 |
1,3449 |
2,7164 |
1,6482 |
3,7998 |
|
15.000.000 |
0,5338 |
1,3551 |
2,2365 |
1,1669 |
2,3570 |
1,4713 |
3,3920 |
|
20.000.000 |
0,4925 |
1,2502 |
2,0634 |
1,0552 |
2.1313 |
1,3574 |
3,1295 |
|
30.000.000 |
0,4396 |
1,1160 |
1,8420 |
0,9156 |
1,8493 |
1,2117 |
2,7936 |
|
40.000.000 |
0,4056 |
1,0297 |
1,6994 |
0,8279 |
1,6722 |
1,1179 |
2,5774 |
|
50.000.000 |
0,3810 |
0,9673 |
1,5965 |
0,7657 |
1,5465 |
1,0502 |
2,4213 |
|
70.000.000 |
0,3468 |
0,8803 |
1,4529 |
0,6806 |
1,3747 |
0,9558 |
2,2036 |
|
100.000.000 |
0,3138 |
0,7967 |
1,3148 |
0,6007 |
1,2134 |
0,8650 |
1,9942 |
|
150.000.000 |
0,2801 |
0,7112 |
1,1737 |
0,5213 |
1,0528 |
0,7721 |
1,7802 |
|
200.000.000 |
0,2584 |
0,6561 |
1,0829 |
0,4713 |
0,9520 |
0,7124 |
1,6424 |
|
300.000.000 |
0,2307 |
0,5857 |
0,9667 |
0,4090 |
0,8260 |
0,6359 |
1,4661 |
|
400.000.000 |
0,2129 |
0,5404 |
0,8919 |
0,3698 |
0,7469 |
0,5867 |
1,3527 |
|
500.000.000 |
0,2000 |
0,5077 |
0,8378 |
0,3420 |
0,6908 |
0,5512 |
1,2707 |
|
700.000.000 |
0,1820 |
0,4620 |
0,7625 |
0,3040 |
0,6141 |
0,5016 |
1,1565 |
|
1.000.000.000 |
0,1647 |
0,4181 |
0,6900 |
0,2683 |
0,5420 |
0,4539 |
1,0466 |
TABELLA E/4
ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITA’ DEI LAVORI (1)
(Articolo 18)
|
IMPORTO DELL’OPERA |
Onorario per ogni 100 lire d’importo per lavori
edilizi e stradali |
|
Fino a 10.000.000 |
3,55 |
|
Sul di più fino a 20.000.000 |
2,97 |
|
Sul di più fino a 50.000.000 |
2,37 |
|
Sul di più fino a 100.000.000 |
1,78 |
|
Sul di più fino a 250.000.000 |
1,47 |
|
Sul di più fino a 500.000.000 |
1,04 |
|
Sul di più fino a 1.000.000.000 |
0,88 |
Gli
onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a
lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e
manutenzione sono
maggiorati come appresso:
per riparazioni e trasformazioni:
del 20%
per
aggiunte ed ampliamento: del 10%
per
ordinaria manutenzione: del 60%
TABELLA F/4
ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVO DI STABILI ED OPERE
EDILIZIE
(Articolo 35)
|
DISEGNO BASE SU MISURAZIONE TOTALITARIA |
pianta o sezione per ogni metro quadrato rilevato
|
Prospetto per metro quadrato rilevato |
|
Rapporto del disegno |
rapporto del disegno |
|
1/50 |
1/100 |
1/200 |
1/500 |
1/50 |
1/100 |
1/200 |
|
LIRE |
| Edifici
semplici e con ambienti in prevalenza regolari:
|
| Oltre mq. 1.000
|
845 |
660 |
470 |
280 |
1.690 |
1.315 |
940 |
| Da mq. 999 a
mq. 600 |
940 |
750 |
585 |
375 |
1.880 |
1.505 |
1.130 |
| Da mq. 599 a
mq. 300 |
1.035 |
845 |
660 |
- |
2.065 |
1.690 |
1.220 |
| Fino a mq. 299
|
1.410 |
1.220 |
1.130 |
- |
2.440 |
2.065 |
1.595 |
| Per
edifici complicati con ambienti di forma irregolare,
richiedenti misure indirette, diagonali, ecc., prospetti
di importanza e complicazione architettonica: |
| Oltre
mq. 1.000 |
1.410 |
1.220 |
1.130 |
375 |
2.440 |
2.065 |
1.690 |
| Da
mq. 999 a mq. 600 |
1.595 |
1.410 |
1.315 |
470 |
2.820 |
2.350 |
1.880 |
| Da
mq. 599 a mq. 300 |
1.785 |
1.595 |
1.505 |
- |
3.195 |
2.630 |
2.065 |
| Fino
a mq. 299 |
2.065 |
1.880 |
1.785 |
- |
3.570 |
2.910 |
2.255 |
Per
altri disegni sulla base del primo e senza misurazione
totalitaria: riduzione del 25% sugli importi risultanti
come sopra.
TABELLA G/4
ONORARI PER RILIEVI E DISEGNI DI AREE FABBRICABILI
(Articolo 36)
|
OPERAZIONI |
SCALA DELLA PIANTA |
|
1:50 |
1:100 |
1:200 |
1:500 |
|
|
Lire |
|
Pianta delle aree fabbricabili: |
|
fino a metri quadrati 1.000 per mq. |
201 |
193 |
181 |
169 |
|
fino a metri quadrati 5.000 per mq. |
188 |
181 |
165 |
150 |
|
fino a metri quadrati 10.000 per mq. |
155 |
131 |
118 |
94 |
Per superfici intermedie: interpolazione
lineare
TABELLA
H/4
ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVI DI TERRENI
(Articolo 37)
| NATURA
E SITUAZIONE DEL TERRENO |
RAPPORTO
DEL DISEGNO 1:1000
Compenso per
ettaro |
|
Addizionali per: |
|
solo ril. e dis. plan. linee poligon. |
rilievo e disegno altimet. con tracc. Curva di livello
orizzontale nella planimetria |
Calcolo grafico delle superfici |
|
Equidistanza curve |
|
m. 2 |
m. 5 |
m. 10 |
|
|
LIRE |
| Terreno
di normale percorribilità: |
|
|
Pianura |
62.738 |
37.643 |
32.768 |
25.080 |
10.023 |
|
Collina |
75.286 |
55.195 |
45.142 |
35.118 |
12.532 |
|
Montagna |
100.381 |
62.738 |
55.195 |
45.142 |
15.027 |
| Terreno
accidentato o di difficoltosa percorribilità: |
|
|
Pianura |
87.819 |
50.176 |
42.632 |
37.643 |
12.532 |
|
Collina |
100.381 |
67.728 |
60.228 |
47.666 |
15.027 |
|
Montagna |
125.477 |
82.814 |
70.252 |
57.704 |
15.027 |
| Terreno
molto accidentato di difficile percorribilità: |
|
|
Pianura |
112.929 |
65.218 |
55.195 |
44.522 |
12.532 |
|
Collina |
125.477 |
82.814 |
70.252 |
57.704 |
15.027 |
|
Montagna |
150.572 |
100.381 |
80.290 |
65.218 |
17.552 |
| Piccoli
centri urbani (inferiori a 10.000 abitanti) |
200.763 |
|
|
|
|
|
Centri urbani (aree non fabbricabili)
|
300.273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disegni
in scala più grande: aumento dal 10 al 20%. Rilievi
di zone per la costruzione di strade e canali o di strade
e canali esistenti: si valutano per superfici rilevate
in base alla effettiva larghezza della zona rilevata
ed applicando un aumento del 25% sulla tabella. Per
profili longitudinali: compenso addizionale da L. 2.434
a L. 4.870 l’ettometro a seconda della natura e situazioni
del terreno.
TABELLA I/4
(Articolo 44)
|
PROSPEZIONE
GEOLOGICA E MINERARIA DI UNA REGIONE |
VISITE A PERMESSI
MINERARI |
|
Lire per ettaro
superficie espletata |
Lire per metro
cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti
|
|
Fino a ettari 50 |
376.457 |
Fino a metri cubi 1000 |
784.305 |
|
Per ettaro in più da 51 a 100 ettari
|
6.259 |
Per ogni metro cubo oltre 1.000
fino a 10.000 |
295 |
|
Per ettaro in più oltre i 100 ettari
|
3.744 |
Per ogni metro cubo oltre 10.000 fino a 25.000 |
218 |
|
|
|
Per ogni metro cubo oltre 25.000 fino a 50.000 |
155 |
|
|
|
Per ogni metro cubo oltre 50.000 |
62 |
TABELLA
L/4
STIMA DI NAVI
(Articolo
45)
|
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PER TONNELLATE DI STAZZA LORDA |
|
Piroscafi |
velieri |
motovelieri |
|
carico |
cister. |
Pass. |
caric. |
cister. |
caric. |
cister. |
| Con
visita dettagliata per compra-vendita: |
| Fino
250 tonn. |
503 |
577 |
601 |
300 |
349 |
375 |
423 |
| Da
250 a 500 t. |
450 |
490 |
537 |
248 |
288 |
362 |
362 |
| Da
500 a 1000 t. |
401 |
490 |
490 |
201 |
225 |
251 |
288 |
| Da
1000 a 1500 t. |
349 |
413 |
425 |
150 |
174 |
188 |
212 |
| Da
1500 a 2000 t. |
300 |
349 |
362 |
100 |
112 |
124 |
150 |
| Da
2000 a 3000 t. |
251 |
288 |
300 |
50 |
50 |
60 |
74 |
| Da
3000 a 4000 t. |
188 |
225 |
225 |
24 |
24 |
37 |
37 |
| Da
4000 a 5000 t. |
125 |
125 |
150 |
- |
- |
- |
- |
| Da
5000 a 8000 t. |
60 |
74 |
74 |
- |
- |
- |
- |
| Da
8000 t. in più |
24 |
24 |
24 |
- |
- |
- |
- |
Con visita sommaria
per ordine di autorità giudiziaria per compilazione
di bilancio: 50% della quota sopraindicata. Con visita
sommaria per stabilire il valore contribuente in avaria
comune: 40% delle quote sopraindicate. Senza visita
per determinare il valore da assicurarsi: 20% delle
quote sopraindicate. Per piroscafi di oltre 16 anni,
velieri e motovelieri di oltre 20 anni, bastimenti con
certificati di classe di prossima scadenza: l’onorario
aumenta del 10%. L’onorario minimo di una stima è di
L. 30.454 per i piroscafi, L. 15.227 per i velieri e
L. 18.272 per i motovelieri.
indirizzo internet:
www.dwi.it/perindvti e-maill:
perindvt@libero.it
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