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REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DEL PERITO
INDUSTRIALE (1)
R.D. 11 FEBBRAIO 1929. N. 275 (2)
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1929 N. 65)
Visto l'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926 n. 563 ed il R.D.
1 luglio 1926 n. 1130;
Vista la legge 31 gennaio 1926 n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato
per la giustizia e gli affari di culto di concerto con i Ministri
per l'interno, per la pubblica Istruzione per i lavori pubblici
per la economia nazionale e per le corporazioni; abbiamo decretato
e decretiamo:
Art.
1
Il titolo di perito industriale spetta a coloro che abbiano
conseguito il diploma di Perito Industriale in un Regio istituto
industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo grado) oppure
nelle sezioni d'istituto industriale presso le Regie scuole
industriali o nelle ex sezioni industriali di Regi istituti
tecnici ovvero in altri istituti i cui diplomi in quest'ultimo
caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti
a quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole predette.
Art.
2
Presso ogni locale associazione sindacale dei periti industriali
legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei periti
industriali in cui sono iscritti coloro che trovandosi nelle
condizioni stabilite dal presente regolamento abbiano la residenza
entro la circoscrizione dell'associazione medesima. Per ogni
iscritto sarà indicato nell'albo per quali rami di attività
professionale la iscrizione ha luogo. (1)
Art.
3
La
tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate
a termini dell'articolo 12 del R. decreto 1 luglio 1926 n. 1130
(3) alle associazioni sindacali legalmente
riconosciute le quali vi attendono a mezzo di un Comitato, composto
di cinque membri se il numero degli iscritti all'albo non supera
200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato
anche due membri supplenti che sostituiscono gli effettivi in
caso di assenza o di impedimento. I componenti del Comitato
devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati
con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto
fra coloro che la competente associazione sindacale designerà
in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio
possono essere riconfermati. Il Comitato elegge nel suo seno
il presidente e il segretario; decide a maggioranza e in caso
di parità di voti prevale quello del presidente.
Art.
4
Per
essere iscritto all'albo dei periti industriali è necessario:
1. essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente
trattamento di reciprocità con l'Italia;
2. godere dei diritti civili e non avere riportato condanna
alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque
anni salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del
Codice di procedura penale;
3. aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'articolo 1.
4. In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora
vi si trovino iscritti, devono essere cancellati, coloro che
abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione
con gli interessi della Nazione.
Art.
5
La
domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso
l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante
risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata
dai documenti seguenti:
1. atto di nascita;
2. certificato di residenza;
3. certificato generale del casellario giudiziale di data non
anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
4. certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza
dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
5. diploma rilasciato da uno degli Istituti di Istruzione indicati
nell'art.1.
Art.
6
Nessuno
può essere iscritto contemporaneamente in più
di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo
all'altro; contemporaneamente alla cancellazione precedente.
Art.
7
Gli
impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali,
secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio
della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo;
ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi,
il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro
essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo. I
suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio
della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono
soggetti alla disciplina del Comitato soltanto perciò
che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione
nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la
loro carriera.
Art.
8
L'Albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato
alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della
circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico
Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai
Consigli provinciali dell'economia (4)
nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione
centrale, di cui all'art.15. Agli uffici, a cui deve trasmettersi
l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì
i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo,
nonché di sospensione dell'esercizio della professione.
Art.
9
Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.
L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del
Regno.
Art. 10
La
cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari,
giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitato
su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero
d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:
a. di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti
civili;
b. di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.
Art.
11
Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per
gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio
della professione, sono:
a. I'avvertimento;
b. la censura;
c. la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo
non maggiore di sei mesi;
d. la cancellazione dall'albo. L'avvertimento è dato
con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.
La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate
al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario. Il Comitato
deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari
presi contro i professionisti che facciano anche parte della
detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti
adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.
Art.
12
L'istruttoria
che precede il giudizio disciplinare può essere promossa
dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico
ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del
Comitato, ad iniziativa di uno o più membri. Il presidente
del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le
opportune informazioni e dopo di aver inteso l'incolpato, riferisce
al Comitato il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.
In caso affermativo il presidente nomina il relatore, fissa
la data della seduta per la discussione e ne informa almeno
dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare
le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.
Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore
e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni. Ove
l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti
a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento,
si procede in sua assenza.
Art.
13
Nel
caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato,
secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione
dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre
luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla
sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la
iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.
Art.
14
Colui
che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta
essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno
motivato la sua cancellazione. Se la cancellazione è
avvenuta in seguito a condanna penale, la domanda di nuova iscrizione
non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione,
giusta le norme del Codice di procedura penale. Se la cancellazione
è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa
diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione
può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla
cancellazione dall'albo. Se la domanda non è accolta,
l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo
seguente.
Art.
15
Le
decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione
dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate
agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per
quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano
i provvedimenti disciplinari ivi indicati. Contro le decisioni
anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione è dato
ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore del Re,
alla commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti,
di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R. decreto
23 Ottobre 1925, n. 2537 (5), e all'art.
4 del R.Decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 (6).
Però, quando la commissione decide su questi ricorsi,
i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati
su designazione del Sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente,
dal Sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da
sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero
doppio dal direttorio del Sindacato nazionale dei periti. I
detti membri devono essere iscritti all'albo dei periti industriali;
durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.
Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso previsto nel
comma precedente è concesso al direttore del Sindacato
nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri
a presentare e sostenere il ricorso medesimo. Contro le decisioni
della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni
unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di
potere (7)
Art.
16
Spettano
ai periti industriali, per ciascuno nel limiti delle rispettive
specialità di meccanico, elettrotecnico, edile, tessile,
chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive
per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere
adempiute: a) dai periti industriali di qualsiasi specialità,
per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive
nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle
specialità stesse; b) dai periti edili anche la progettazione
e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio
di quanto è disposto da speciali norme legislative nonché
la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;
c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle
costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base
a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti; d) dai
periti meccanici, elettrotecnici ed affini la progettazione,
la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici
macchine ed installazioni meccaniche o elettriche le quali non
richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.
Art.
17
Le
disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione
della professione di perito industriale e non pregiudicano quanto
può formare oggetto dell'attività di altre professioni.
Art.
18
Le
perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione
di perito industriale possono essere affidati dall'autorità
giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli
iscritti nell'albo dei periti industriali, salvo il disposto
dell'art. 7. Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono
essere affidati a persone non iscritte nell'albo, quando si
tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella
località professionisti iscritti nell'albo ai quali affidare
la perizia o l'incarico.
Art. 19
Spetta
all'Associazione sindacale:
a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di
perito industriale e l'esercizio abusivo della professione,
presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;
b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa
deve essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari
di culto, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi
da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti
per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.
Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo,
che la Commissione centrale, costituita nel modo indicato nell'art.
15 stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta
l'art. 18 del regolamento approvato con R.Decreto 23 ottobre
1925, n. 2537 (8).
L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al
Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare.
La stessa Associazione tiene distinta la contabilità
relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella
dei contributi sindacali.
Art. 20
I
Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per la
giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente,
ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti
di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta
osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti
la formazione la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio
della professione. Il Ministero per la giustizia e gli affari
di culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere il
Comitato ove questo, richiamato all'osservanza degli obblighi,
ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli,
ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del
Comitato sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un
giudice da lui delegato, fino a quando non sia provveduto alla
nomina di un nuovo Comitato. Egualmente, nel caso di scioglimento
del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro
per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di
disporre con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare
e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del
Tribunale.
Art.
21
Coloro
i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente
all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente
per dieci anni la professione di perito industriale e di avere
cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa
possono ottenere la iscrizione. A tale effetto gli interessati
devono presentare istanza, con i relativi documenti, al Ministero
della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di un
anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla
istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro,
che attesti il versamento all'erario dello Stato la somma di
L. 300. Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una
Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione
e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli
istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti.
La Commissione, qualora decida favorevolmente, indica il ramo
dell'attività professionale per cui può essere
concessa l'iscrizione e trasmette la domanda al Comitato. Questo,
ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento
procede alla iscrizione del richiedente nell'albo: in caso contrario
il Comitato respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso
alla Commissione centrale in conformità dell'art. 15.
Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello
per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di
emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento
della Commissione di cui al presente articolo.
Art. 22
Il
presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, o un giudice
da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei
periti industriali in base alle domande che gli interessati
abbiano presentato nella Cancelleria del Tribunale entro il
termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di
culto, d'intesa con il Ministro per le Corporazioni, stabilirà,
con suo decreto, la data da cui cominceranno a funzionare i
Comitati menzionati nelI'art. 3. Fino alla emanazione del decreto,
di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimane affidata
al presidente del Tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato,
decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede
altresì, di ufficio o su richiesta del pubblico Ministero,
in ordine alla cancellazione dall'albo in caso di perdita della
cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque
titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento
alla iscrizione. Contro le decisioni adottate dal presidente
del Tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso
alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.
Art.
23
Gli
albi dei periti industriali dei territori annessi al Regno in
virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre
1920, n. 1778, e del R. decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211
comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel quale
saranno iscritti i tecnici, che, nella legislazione della cessata
monarchia austro-ungarica erano denominati "maurermeister".
Ai detti tecnici spetta il titolo di perito edile e la facoltà
di progettare e dirigere costruzioni, secondo le norme della
legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, che regolavano
le attribuzioni dei tecnici stessi nel momento in cui, nei territori
precedentemente indicati, entrarono in vigore le leggi 26 settembre
1920 n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge
22 febbraio 1924 n. 211; - senza pregiudizio di quanto è
disposto da speciali norme legislative. Per ottenere la iscrizione
nell'elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di
sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, presentare
domanda, con i relativi documenti, al presidente del Tribunale.
Questi decide sulla domanda, accordando o negando la iscrizione
nell'albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso
alla Commissione centrale, in conformità dell'articolo
15.
Dato a Roma addì 11 Febbraio 1929
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo
1929, n. 65.
(2) Le norme relative alla tenuta degli
albi, al potere disciplinare ed ai consigli professionali contenute
nel presente regolamento devono ritenersi vigenti solo in quanto
compatibili con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Conseguentemente,
il presente provvedimento va strettamente coordinato con il
citato D.Lgs.Lgt.
(3) Recante norme di attuazione della
L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi di lavoro.
(4) Ora Camere di commercio, industria
ed agricoltura: vedi art. 2, D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n.
315.
(5) Regolamento per le professioni di
ingegnere ed architetto.
(6) Recante norme per il coordinamento
della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere
e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro,
per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina
degli iscritti.
(7) Vedi nota 2 all'epigrafe.
(8) Regolamento per le professioni di
ingegnere ed architetto.
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