IL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare l'art. 17, comma 14-bis, ter e quater;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999,
Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, recante: "Approvazione
della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti";
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 143, recante: "Norme
sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti";
Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965,
18 novembre 1971, 13 aprile 1976, 29 giugno 1981, 11 giugno
1987, n. 233, di aggiornamento degli onorari professionali
spettanti agli ingegneri ed agli architetti;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, recante:
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE
in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da osservare nei cantieri temporanei o mobili";
Vista la proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri
e degli architetti;
Decreta:
Art. 1.
1. I corrispettivi per le
attivita' di progettazione e per le altre attivita' previste
dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelli
di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al
presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2.
1. Gli onorari di cui alla
tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50
milioni di lire, sono stabiliti a discrezione entro il limite
massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di lire.
2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire
si applica la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi
di lire.
Art. 3.
1. Il rimborso delle spese
e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale
determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B,
B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione,
allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfettariamente
nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi
di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per
cento per importi di lavori pari
o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi
le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.
2. Nel caso l'entita' dei rimborsi spese e dei compensi accessori
superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono
essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare
del rimborso e degli oneri accessori.
Art. 4.
1. Nel caso di affidamento
parziale delle fasi di progettazione e della attivita' di
direzione lavori non e' dovuta alcuna maggiorazione delle
tariffe di cui al presente decreto.
Art. 5.
1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale
e coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 e' il seguente:
a) progettazione preliminare:
1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano,
sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa
e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni
che attengono all'opera nel suo insieme;
2) alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili,
si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti,
computate sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa
percentuale;
b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva:
1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano,
sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa
e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni
che attengono all'opera nel suo insieme;
2)
sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote
dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione
ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare
delle
opere, con la relativa percentuale;
3) alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote
delle prestazioni corrispondenti, applicandole
sull'ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale.