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Legge 3 agosto 1949, n. 536
(in Gazz. Uff., 24 agosto, n. 193).

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944,n.382 .(1)
(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.


Preambolo
(Omissis).

Art. 1.

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro della giustizia (1). (1) L'art. 3, d.lg.lgt. 22 febbraio 1946, n. 170, di sostituzione dell'art. 57 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, deve ritenersi implicitamente modificato dalle disposizioni di cui al presente articolo.


Art. 2.

I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono il versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.


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