Legge
3 agosto 1949, n. 536
(in Gazz. Uff., 24 agosto, n. 193).
Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale
e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi
previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944,n.382 .(1)
(1) Allo scopo di agevolarne
la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei
Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla
base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute
negli ultimi anni.
Preambolo
(Omissis).
Art. 1.
I criteri per la determinazione degli onorari
e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori
in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio
con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata
dal Ministro della giustizia (1). (1) L'art. 3, d.lg.lgt.
22 febbraio 1946, n. 170, di sostituzione dell'art. 57 r.d.l.
27 novembre 1933, n. 1578, deve ritenersi implicitamente modificato
dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 2.
I contributi previsti dal
decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382,
a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se
trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel
termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono
il versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale,
osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione
così inflitta non è soggetta a limiti di tempo
ed è revocata con provvedimento del Presidente del
Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver
pagate le somme dovute.