| Decreto
Ministeriale 1 ottobre 1948
(in Gazz. Uff.,
16 novembre, n. 267)
Approvazione del regolamento per la trattazione
dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei periti industriali.
Regolamento per la trattazione
dei ricorsi dinanzi al
Consiglio nazionale dei periti industriali.
Art. 1.
Le impugnazioni dinanzi al Consiglio
nazionale dei periti industriali si propongono entro il termine
di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L.
45. Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è
redatto su carta non bollata.
Art. 2.
Il ricorso deve contenere i motivi
su cui si fonda ed essere corredato:
a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della
ricevuta del
versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma
di L. 800
(ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13
settembre 1946,
n. 261.
Art. 3.
Il ricorrente, che non sia il
pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende
gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria
del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la
segreteria non procede ad alcuna comunicazione.
Art. 4.
É irricevibile il ricorso
quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla
comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero
non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art.
2.
Art. 5.
Il ricorso al Consiglio nazionale
è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio
del collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.
Se il ricorrente è il professionista, deve presentare
anche due copie in carta libera del ricorso. L'ufficio del Consiglio
del collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione
e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso
stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione
ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista,
o al professionista, se ricorrente è il procuratore della
Repubblica. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono
depositati nell'ufficio del Consiglio del collegio per trenta
giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.
Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore
della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione,
proporre deduzioni ed esibire documenti. Il ricorso, con la
prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente
articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al
comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi
dal Consiglio del collegio al Consiglio nazionale. Il Consiglio
del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette
una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione
impugnata in fascicolo separato.
Art. 6.
Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere
visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a
quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.
Art. 7.
Il presidente del Consiglio
nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione
del ricorso. Il presidente, prima della nomina del relatore,
può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà
concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche
informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della
facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al
Consiglio per essere inteso personalmente.
Art. 8.
Le sedute del Consiglio nazionale
non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della
presenza degli interessati. Qualora il Consiglio nazionale ritenga
necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca
atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati
all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando
un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine
stabilito, la decisione è presa in base agli atti che
già sono in possesso del Consiglio nazionale. Chiusa
la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri
e vota per ultimo. Le decisioni del Consiglio sono adottate
a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del
presidente.
Art. 9.
La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano.
Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione,
i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del
giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione
del presidente e del segretario.
Art. 10.
La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito
dell'originale nella segreteria. La segreteria provvede alla
comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata,
al professionista e al procuratore della Repubblica. Trasmette
inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.
Art. 11.
Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo
verbale deve contenere: a) il nome, il mese e l'anno in cui
ha luogo la seduta; b) il nome del presidente, dei membri e
del segretario intervenuti; c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso; e) le
firme del presidente e del segretario.
Art. 12.
In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta
del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni
al membro presente meno anziano di età.
Art. 13.
É in facoltà del
presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia
degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.
Art. 14.
I ricorsi trasmessi al Consiglio
nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto
devono essere inviati ai Consigli dei collegi le cui deliberazioni
sono impugnate perché provvedano alle formalità
di cui all'art. 5, entro quarantacinque giorni dalla ricezione
dei ricorsi informandone il ricorrente.
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